[1]delle Controversie

[2]1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso il negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico. 2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art19 · fonte del testo

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