[1]degli Stati Parte

[2]1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18, convochera' una Conferenza degli Stati Parte non piu' tardi di un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa. 2. La Conferenza degli Stati Parte adottera' per consenso le proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione. 3. La Conferenza degli Stati Parte adottera' le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario che potra' istituire, nonche' le disposizioni finanziari che disciplinano il funzionamento del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria, essa adottera' un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria. 4. La Conferenza degli Stati Parte:

[3](a) Esamina l'attuazione del presente Trattato, compresi gli sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali; (b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla promozione della sua universalita'; (c) Esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell'Articolo 20; (d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall'interpretazione del presente Trattato; (e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato; (f) Esamina la creazione di ogni organo sussidiario ritenuto necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e (g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato.

[4]5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni straordinarie, quando essa lo considera necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art17 · fonte del testo

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