[1]Generale

[2]1. Ciascuno Stato Parte attuera' il presente Trattato in modo coerente, imparziale, e non discriminatorio, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato. 2. Ciascuno Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di controllo che comprenda anche la formulazione di una lista nazionale di controllo, ai fini dell'implementazione delle disposizioni del presente Trattato. 3. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla piu' ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2 (1) da a) a g) non avranno una portata piu' limitata rispetto alle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 (1) (h), le definizioni nazionali non avranno una portata piu' limitata rispetto alle descrizioni nei rilevanti strumenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 4. Ciascuno Stato Parte, in virtu' della sua legislazione nazionale, comunichera' la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la rendera' disponibile agli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo. 5. Ciascuno Stato Parte prendera' le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designera' le competenti autorita' nazionali per istituire un regime nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4. 6. Ciascuno Stato Parte dovra' nominare uno o piu' punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte dovra' fornire al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, tutte le informazioni relative ai punti di contatto nazionali e mantenere tali informazioni aggiornate.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art5 · fonte del testo

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