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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975
Legge 3 febbraio 1976, n. 11
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975
- Aggiornato al
- 12 febbraio 1976
- Articoli
- 94
- Versioni storiche
- 240
- Art. 1CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di…
- Art. 2I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in…
- Art. 3La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP…
- Art. 4Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni…
- Art. 5Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o…
- Art. 6Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie…
- Art. 7Tenuto conto delle attuali necessita' del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuli ad…
- Art. 8Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri…
- Art. 9Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i…
- Art. 10Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore…
- Art. 11Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente…
- Art. 12Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e…
- Art. 13Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare: a)…
- Art. 14Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla…
- Art. 15La Comunita' partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. 2, al…
- Art. 16Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi d'esportazione e…
- Art. 17proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che…
- Art. 18Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la…
- Art. 19Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento…
- Art. 20L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente…
- Art. 21Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno…
- Art. 22Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" tra la…
- Art. 23Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, e'…
- Art. 24Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari ci cui…
- Art. 25Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunita' si impegna senza…
- Art. 26La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' dello sviluppo…
- Art. 27Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunita' contribuisce con tutti…
- Art. 28La Comunita' contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture necessarie…
- Art. 29La Comunita' contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di industrie…
- Art. 30A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunita'…
- Art. 31Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano…
- Art. 32La Comunita' contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese…
- Art. 33Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed…
- Art. 34Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli…
- Art. 35E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la…
- Art. 36E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti: a)…
- Art. 37I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un…
- Art. 38Ogni Stato ACP si sforza di indicare il piu' chiaramente possibile i settori per esso…
- Art. 39Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici…
- Art. 40Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica e' di ovviare agli squilibri…
- Art. 41Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione…
- Art. 42Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunita'…
- Art. 43Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di…
- Art. 44Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati…
- Art. 45Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o…
- Art. 46Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro…
- Art. 47Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' apporta un efficace…
- Art. 48Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle…
- Art. 49Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli…
- Art. 50La Comunita' e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli…
- Art. 51L'aiuto della Comunita', che e' complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si…
- Art. 52La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto…
- Art. 53La Comunita' esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e…
- Art. 54Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte…
- Art. 55Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili…
- Art. 56Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle…
- Art. 57Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori…
- Art. 58La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione…
- Art. 59Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi…
- Art. 60Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti…
- Art. 61Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni previste dal…
- Art. 62Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di…
- Art. 63Ai sensi della presente Convenzione per societa' si intendono le societa' di diritto…
- Art. 64A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede…
- Art. 65Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli…
- Art. 66Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti…
- Art. 67Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui…
- Art. 68A richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede…
- Art. 69Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, assistito dal…
- Art. 70Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e…
- Art. 71La presidenza del Consiglio dei ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio…
- Art. 72Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2…
- Art. 73Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e…
- Art. 74Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel…
- Art. 75Ove occorra, il Consiglio dei ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato…
- Art. 76Il Comitato degli ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di…
- Art. 77Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue…
- Art. 78La presidenza del Comitato degli ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante…
- Art. 79Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del…
- Art. 80L'Assemblea consultiva, e' composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo…
- Art. 81Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra…
- Art. 82Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono…
- Art. 83I Privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente Convenzione sono definiti nel…
- Art. 84I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di, qualsiasi forma o natura fra uno…
- Art. 85La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce…
- Art. 86Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione e' validamente conclusa con…
- Art. 87La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla…
- Art. 88Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di…
- Art. 89La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla…
- Art. 90La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura…
- Art. 91La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo…
- Art. 92La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno…
- Art. 93I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.
- Art. 94La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese…
