1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunita', vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunita' e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati. I competenti servizi della Comunita' inviano contemporaneamente alla Comunita' e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento. 2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o piu' Stati ACP in a' dell'articolo 52 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunita'. 3. Se l'organo della Comunita' incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in particolare, sull'opportunita' di ripresentare al competente organo della Comunita' il dossier, eventualmente modificato. Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunita' ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto. Se il parere definitivo di tale organo non e' favorevole, i competenti servizi della Comunita' procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunita' o se debba invece essere ritirato o modificato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art54 · fonte del testo

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