1. Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art70 · fonte del testo

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