1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la Comunita' destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unita' di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione delle Comunita' europee, in appresso denominata "la Commissione". 2. Questo importo globale e' suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri puo' autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo. 4. Sulle, base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri puo' ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione. 5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonche' sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell'articolo 21, dopo la scadenza della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art18 · fonte del testo

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