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Miscellanea
Protocollo n. 3
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975 · Legge 3 febbraio 1976, n. 11
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975
- Aggiornato al
- 12 febbraio 1976
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 240
- Art. 1PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP ARTICOLO 1. 1. La Comunita' si impegna senza…
- Art. 2Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in…
- Art. 3I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di…
- Art. 4Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12…
- Art. 5Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a…
- Art. 6L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e assicurato o da…
- Art. 7Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna…
- Art. 8A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del…
- Art. 9I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati…
- Art. 10Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata…
Altre partizioni dell’atto
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