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Miscellanea
Protocollo n. 1
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975 · Legge 3 febbraio 1976, n. 11
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975
- Aggiornato al
- 12 febbraio 1976
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 240
- Art. 1PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI…
- Art. 2Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate…
- Art. 4Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati…
- Art. 6La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo e'…
- Art. 7Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali…
- Art. 8Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 9Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e compilato secondo la formula il cui…
- Art. 10Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato…
- Art. 11Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un…
- Art. 12Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorita' doganali…
- Art. 13I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali…
- Art. 14L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di…
- Art. 15Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato…
- Art. 16Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti…
- Art. 17Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno…
- Art. 18Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente…
- Art. 19In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci…
- Art. 20Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si…
- Art. 21La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta…
- Art. 22Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la…
- Art. 23Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri…
- Art. 24Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al…
- Art. 25Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei…
- Art. 26Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei…
- Art. 27Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente…
- Art. 28E' istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la…
- Art. 29Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
- Art. 30La Comunita' e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure necessarie…
- Art. 31Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della…
Altre partizioni dell’atto
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