di revisione 1. Una Conferenza di revisione sara' convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se cosi' richiesto da una o piu' Parti, purche' l'intervallo tra le Conferenze di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti alla presente Convenzione saranno invitate a ciascuna Conferenza di revisione. 2. Lo scopo della conferenza di revisione sara':

  • a)Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione;
  • b)Esaminare la necessita' di incontri delle Parti e l'intervallo tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11;
  • c)prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5; e
  • d)Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione. 3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione in qualita' di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di Procedura concordate.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art12 · fonte del testo

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