delle Parti 1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso:

  • a)L'efficacia e lo status della presente Convenzione;
  • b)Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione;
  • c)La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 6;
  • d)Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;
  • e)Le presentazioni di proposte delle Parti' di cui all'articolo 8, e
  • f)Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5. 2. Il primo incontro delle Parti sara' convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione. 3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convochera' un incontro speciale delle Parti. 4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualita' di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari