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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona
Legge 26 marzo 1999, n. 106
- Aggiornato al
- 23 aprile 1999
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua…
- Art. 3All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni…
- Art. 4All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila…
- Art. 5E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale…
- Art. 6I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty…
- Art. 7Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare…
- Art. 8I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad…
- Art. 9Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla…
- Art. 10La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
