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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993 · Legge 24 marzo 1999, n. 101
- Aggiornato al
- 21 aprile 1999
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- 24
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- 28
- Art. 1ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE La…
- Art. 2di applicazione normativo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, il presente…
- Art. 3di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che a) siano, o…
- Art. 4' di trattamento I cittadini di ciascuna Parte godranno della parita' di trattamento…
- Art. 5o presenza in Italia o in uno stato terzo 1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo…
- Art. 6australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto Una persona che riceva, o abbia…
- Art. 7dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione Totalizzazione per l'Australia 1…
- Art. 8delle prestazioni australiane 1. Tenuto conto delle disposizioni del presente Articolo…
- Art. 9all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge…
- Art. 10di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia 1…
- Art. 11dei periodi di contribuzione e dei periodi di residenza Disposizioni circa la…
- Art. 12italiane in pro-rata 1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtu'…
- Art. 13di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia…
- Art. 14' di disoccupazione Ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' di…
- Art. 15familiari Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana: a) saranno…
- Art. 16delle domande 1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtu' del presente Accordo…
- Art. 17delle domande 1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtu'…
- Art. 18' delle prestazioni 1. Le prestazioni di una Parte sono altresi' erogabili nel territorio…
- Art. 19amministrative Le autorita' competenti delle Parti adotteranno le disposizioni…
- Art. 20di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorita' competenti e le istituzioni…
- Art. 21Chiunque sia interessato da una determinazione direttiva, decisione o provvedimento…
- Art. 22dell'Accordo 1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a…
- Art. 23in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente Accordo sara' ratificato da entrambe…
- Art. 24Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarra' in vigore fino…
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