in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente Accordo sara' ratificato da entrambe le Parti in conformita' alle rispettive procedure ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. Quando il presente Accordo entrera' in vigore, l'Accordo fra la Repubblica Italiana e l'Australia del 23 aprile 1986, cessera' i suoi effetti, tenuto conto del paragrafo 3. 3. Tenuto conto del paragrafo 4, qualora, una persona alla data di entrata in vigore del presente Accordo:

  • a)riceva una prestazione conformemente alla legislazione di una delle due Parti, in virtu' dell'Accordo del 23 aprile 1986; o
  • b)sia qualificata a ricevere una prestazione di cui al paragrafo a) e, laddove sia prevista una domanda per tale prestazione, abbia presentato domanda per tale prestazione, nessuna disposizione del presente Accordo potra' pregiudicare il diritto di tale persona a ricevere tale prestazione. 4. L'ammontare della prestazione alla quale una persona abbia diritto in virtu' del paragrafo 3 sara' stabilito in base al presente Accordo in conformita' alle disposizioni della legislazione della Parte competente. 5. Qualora trattisi di una residente In Italia: (a) che riceveva una pensione di tipo B per vedove dall'Australia e che abbia avuto tale pensione soppressa a causa dell'entrata in vigore della sezione 1215 del Social Security Act del 1991; oppure
  • b)che aveva fatto domanda per una pensione per vedove di tipo B entro il 30 giugno 1992 ma la cui domanda non era stata definita entro tale data, la pensione soppressa sara' ripristinata a partire dalla data della soppressione oppure la domanda sara' definita come se detta sezione 1215 non fosse entrata in vigore. L'ammontare della pensione per vedove di tipo B cosi' ripristinata o della pensione per vedove di tipo B dovuta a seguito dell'accoglimento della domanda, sara' calcolato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo menzionato nel paragrafo 2 del presente Articolo, fino a quando tale Accordo sara' in vigore e, successivamente, ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art23 · fonte del testo

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