familiari Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana:

  • a)saranno corrisposte in virtu' del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e
  • b)non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assim- ilate alle seguenti prestazioni australiane:
  • c)pensioni alle mogli;
  • d)pensioni, per l'assistenza personale al coniuge inabile;
  • e)maggiorazioni per minori a carico.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art15 · fonte del testo

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