Art. 3 (Accordo)
di applicazione personale Il presente Accordo si applica alle persone che
- a)siano, o siano state, residenti australiani, e/o
- b)possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana e, quando previsto, ai familiari a carico ed ai superstiti in relazione a diritti che a questi ultimi possano derivare dalle persone menzionate nel presente Articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
