di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorita' competenti e le istituzioni responsabili per l'applicazione del presente Accordo:

  • a)si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo e delle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale;
  • b)si adopereranno, si assisteranno e si scambieranno le necessarie informazioni, riguardo l'istruttoria od il versamento di prestazioni dovute in virtu' dell'Accordo o delle rispettive legislazioni, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni in materia di sicurezza sociale;
  • c)si comunicheranno, non appena possibile, tutte le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione dell'Accordo e agli eventuali emendamenti delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo; e
  • d)si assisteranno, se una Parte lo richieda, nell'attuazione di accordi di sicurezza sociale conclusi da ciascuna di esse con Stati terzi, nella misura e secondo le modalita' specificate nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo. 2. Tenuto conto delle disposizioni amministrative di cui all'Articolo 19, l'assistenza, di cui al precedente paragrafo 1 sara' prestata gratuitamente. 3. Le informazioni riguardo una persona, trasmesse da una Parte ad una istituzione dell'altra Parte secondo le disposizioni del presente Accordo, godranno dello stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alla legislazione di quest'ultima Parte. 4. In nessun caso le disposizioni di cui al Precedente paragrafo 1 potranno essere interpretate in modo da imporre all'autorita' competente o all'istituzione di una Parte, l'obbligo di
  • a)mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte; oppure
  • b)fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte. 5. Nell'applicare il presente Accordo le autorita' competenti e le istituzioni di una Parte potranno comunicare con l'altra Parte nella loro lingua ufficiale.

Testo vigente dal 21 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;101~accordo-art20 · fonte del testo

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