Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1972

Altra decisione · depositata il 30/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619

(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative

sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e

dei loro superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970

dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul

ricorso di Lucin Luisa contro il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22

dicembre 1971; b) dell'art. 5, secondo comma, della legge 27 novembre

1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera

di previdenza per i personali civile e militare dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Napoli Alfonso ed altri

contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 422

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971 e con ordinanza emessa il 4

maggio 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI

- sul ricorso di Mattone Grazia contro l'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 487 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 del 9 febbraio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed

altri, di Mattone Grazia, dell'ENPAS e del Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per Lucin Luisa, gli avvocati

Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di Stefano, per Napoli

Alfonso ed altri, l'avv. Carlo Fornario, per Mattone Grazia, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per l'ENPAS e

per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ritenuto:

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Luisa

Lucin, vedova Migneco contro il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i

dipendenti statali, con ordinanza del 20 ottobre 1970, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48, comma primo, del r.d. 26

febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle

disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile

e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di

previdenza) "nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di

buonuscita al conseguimento del diritto a pensione dell'impiegato o,

gradatamente, quando, ponendo l'anzidetta subordinazione, non fa salvo

il diritto all'indennità di buonuscita nell'ipotesi in cui

all'impiegato (e per lui alla moglie o ai suoi congiunti) cessato

comunque dal servizio non competa" l'assegno vitalizio di cui all'art.

12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22;

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Alfonso,

Liliana e Domenico Napoli contro il Ministero di grazia e giustizia e

l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali,

con ordinanza del 30 marzo 1971, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 27 novembre

1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera

di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato

con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 del

testo unico, nella parte in cui "esclude la spettanza dell'indennità

di buonuscita alle figlie coniugate nonché ai figli maggiorenni del

pubblico dipendente deceduto prima del collocamento a riposo";

che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Grazia

Mattone contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i

dipendenti statali, con ordinanza del 4 maggio 1971, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della citata legge n. 1407 del

1956, nella parte in cui esclude dalle categorie degli aventi diritto

iure proprio all'indennità di buonuscita, i fratelli e le sorelle

maggiorenni dell'impiegato deceduto, non coniugati, nullatenenti,

inabili a proficuo lavoro e già conviventi a carico dell'impiegato

stesso;

che davanti a questa Corte si sono costituiti, nella prima causa la

Lucin, a mezzo degli avvocati prof. Feliciano Benvenuti e Vitaliano

Lorenzoni, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971 ed il Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENPAS, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate l'11

gennaio 1972, i quali rispettivamente hanno chiesto che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e

che la questione fosse dichiarata non fondata; nella seconda causa, i

Napoli, a mezzo degli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e

Ferdinando Di Stefano, con deduzioni depositate il 30 ottobre 1971, i

quali concludevano per la dichiarazione di fondatezza della questione;

e nella terza causa, la Mattone, a mezzo dell'avv. Carlo Fornario, che,

con deduzioni depositate il 24 febbraio 1972, ha chiesto che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e

l'ENPAS, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con

deduzioni del 28 dicembre 1971, ha sostenuto la tesi della non

fondatezza della questione;

che all'udienza del 6 dicembre 1972 hanno svolto le rispettive

ragioni e richieste gli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e

Ferdinando Di Stefano, per i Napoli, Carlo Fornario per la Mattone,

Feliciano Benvenuti per la Lucin ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Michele Savarese, per il Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e per l'ENPAS.

Considerato:

che delle cause relative alle questioni sollevate dal Consiglio di

Stato, dato che sono strettamente connesse, va disposta la riunione;

che di dette questioni una è identica, e cioè quella relativa

all'art. 52 del testo unico del 1928, n. 619, nel testo sostituito

dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 1407 del 1956, nella parte

in cui esclude dal diritto alla buonuscita le figlie maggiorenni

dell'iscritto all'Opera di previdenza, che non siano nubili, a quella

sollevata dal tribunale di Padova con ordinanza del 12 luglio 1972; e

le altre presentano nei confronti della stessa stretti punti di

contatto;

che per la causa relativa a quest'ultima questione, discussa

all'udienza del 22 novembre 1972, con ordinanza n. 181 del 7 dicembre

1972, la Corte ha ritenuto che ricorressero ragioni perché essa

dovesse essere nuovamente discussa nella pubblica udienza e ha

provveduto in conseguenza;

che per le cause anzidette, stante l'identità o stretta

connessione delle questioni, appare necessario che le stesse siano

nuovamente discusse alla pubblica udienza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione delle cause di cui alle ordinanze iscritte

rispettivamente ai nn. 413, 422 e 487 del registro ordinanze 1971 e

ordina la restituzione dei fascicoli delle relative cause alla

Cancelleria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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