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E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4. L'Ente nazionale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste. Ai fini di utilita' generale l'Ente nazionale provvedera' alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita' di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprieta' dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale e' costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge. L'Ente nazionale e' autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalita' approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio. L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di societa' estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto la attivita' di esportazione ed importazione della energia elettrica con l'Italia. Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attivita' dell'Ente nazionale. In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalita' previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1962 al 4 agosto 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1964

    Questione infondata
    7 marzo 1964

    pronunciando con unica sentenza sui ricorsi indicati in epigrafe: a) respinge l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per decorrenza di termini, proposta dall'Avvocatura dello Stato, salvo per quanto si riferisce all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica; b) dichiara non fondate, ai sensi e nei limiti esposti i…

    Art. 8 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche · Art. 1 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche · Art. 4 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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