Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1964 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di 52 decreti

del Presidente della Repubblica, con i quali sono state trasferite

all'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) altrettante

imprese elettriche, promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,

notificato l'11 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro

ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 217;

2) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,

notificato il 26 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 4 maggio successivo ed iscritto al n. 6 del Registro

ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 29 marzo 1963, n. 340;

3) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,

notificato il 28 giugno 1963, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro

ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710;

4) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige,

notificati il 31 maggio 1963, depositati nella cancelleria della Corte

costituzionale il 10 giugno successivo ed iscritti ai nn. 7, 8, 9 e 10

del Registro ricorsi 1963, avverso i DD. PP. RR. 18 aprile 1963, nn.

578, 593, 584 e 592;

5) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige,

notificati il 28 giugno 1963, depositati nella cancelleria della Corte

costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritti ai nn. 12, 13,14,15 e

16 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD.PP.RR. 16 maggio 1963, nn.

709, 711, 716,720 e 722; 6) ricorsi del Presidente della Regione del

Trentino- Alto Adige, notificati il 30 settembre 1963, depositati nella

cancelleria della Corte costituzionale il 9 ottobre successivo ed

iscritti ai numeri da 17 a 56 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD.

PP. RR. 4 agosto 1963, nn. 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106,

1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,

1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139,

1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1156, e 21 agosto 1963, n.

1166.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Colonna e Gian Carlo Mattei Gentili, per

le Regioni, ed il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tre distinti ricorsi, di contenuto pressoché identico, salvi i

particolari riferimenti alle situazioni delle imprese trasferite,

notificati l'11 e 26 aprile e il 28 giugno 1963, il Presidente della

Valle d'Aosta ha impugnato i decreti presidenziali 14 marzo 1963, n.

217, 29 marzo 1963, n. 340, e 16 maggio 1963, n. 710, con i quali sono

state trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica,

rispettivamente, la "Società Idroelettrica Piemontese", la "Società

Dinamo" ed il "Consorzio elettrico del Buthier". La Regione, dopo

avere posto in rilievo la vitale importanza per l'economia della Valle

del regime delle acque (in proposito presenta una pubblicazione

tecnica), premette una esposizione dei precedenti relativi alla

situazione del demanio idrico nel suo territorio a cominciare dal

decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, con il quale fu

disposta la concessione gratuita alla Valle per 99 anni, con

possibilità di rinnovazione, di tutte le acque pubbliche esistenti

nella Valle. Con decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 352, si

stabilì che la Valle provvede mediante un proprio ufficio ai servizi

concernenti le concessioni e utilizzazioni delle acque pubbliche. Con

lo Statuto speciale i poteri ed i diritti già attribuiti alla Regione

in tema di acque pubbliche furono ampliati e rafforzati. In proposito,

la Regione assume che, secondo l'interpretazione data dal Tribunale

delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, dal

Consiglio di Stato e da questa stessa Corte con la sentenza 27 gennaio

1958, n. 8, i poteri ed i diritti trasmessi dallo Stato alla Valle

sarebbero i seguenti:

a) in base all'art. 7, utilizzazione (anche diretta) a scopo

industriale e in particolare idroelettrico delle acque pubbliche

regionali, escluse soltanto quelle non comprese nella citata norma;

utilizzazione che non patisce altra limitazione se non quella stabilita

con l'art. 8 (utilizzazione nel territorio dello Stato secondo un

piano generale);

b) potestà di subconcessione da parte della Regione secondo la

precedura e le norme tecniche del T.U. del 1933 sulle acque, nei limiti

testé indicati: procedura e norme tecniche che non vincolano la

Regione nell'apprezzamento di merito e nell'esercizio delle sue

facoltà discrezionali (art. 8 dello Statuto);

c) subentro della Regione ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dello

stesso Statuto in ogni caso di cessazione dell'uso o della concessione

delle acque escluse dalla concessione alla Valle;

d) imposizione e percezione di canoni per le subconcessioni di

derivazioni a scopo idroelettrico, entro certi limiti da stabilirsi dal

Governo dello Stato sentita la Giunta regionale (art. 9 dello Statuto)

e acquisizione dei nove decimi dei canoni percepiti dallo Stato per le

concessioni di derivazione a scopo idroelettrico (art. 12);

e) acquisizione al termine delle subconcessioni della proprietà

delle opere di presa e derivazione degli impianti idroelettrici ai

sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque (artt. 5-8 dello Statuto);

f) potestà di emanare norme legislative di integrazione e di

attuazione delle leggi della Repubblica ai sensi dell'art. 3, lett. d,

dello Statuto, per la disciplina dell'utilizzazione delle acque

pubbliche ad uso idroelettrico ed esercizio delle funzioni

amministrative già di spettanza degli organi statali, specie per

quanto concerne le istruttorie sulle domande di concessioni, la

formazione dei disciplinari, la vigilanza sull'utilizzazione delle

acque subconcesse (art. 4 dello Statuto).

In materia la Regione, con gli artt. 41-42 delle norme annesse alla

legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, concernente l'ordinamento dei

servizi regionali, regolò le funzioni dell'Assessorato dei lavori

pubblici, con particolare riferimento all'Ufficio acque.

Con legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, furono dettate le norme

procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella Valle,

stabilendo che la Regione esercita tutti i poteri e tutte le

attribuzioni già di pertinenza dello Stato e dando apposite norme sul

concreto esercizio di tali attribuzioni; in particolare si dispose che

per i sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi afferenti alle utenze

idroelettriche date in subconcessione provvede l'Amministrazione

regionale all'istruttoria ed alla proposta di liquidazione e di

ripartizione.

Notevole importanza la Regione assegna alla legge regionale 8

novembre 1956, n. 4, nel cui art. 1 si stabilì che la proroga di 15

anni disposta dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 42, si applica

nel territorio della Valle. E ciò in relazione ad una circolare del 5

maggio 1952 del Ministero dei lavori pubblici, la quale aveva

dichiarato che il nuovo modo di acquisto del diritto d'uso istituito

dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1550, appare incompatibile con la

norma costituzionale che accordò la concessione novantanovennale alla

Valle d'Aosta. Segue, nel ricorso, la menzione del lavoro compiuto

dall'Ufficio della Valle in questo settore ed una minuta esposizione

delle vicende subite dai rapporti tra la "Società Elettrica Piemonte"

e la Valle e lo stato di tali rapporti al momento della emanazione del

decreto, ora impugnato, concernente il passaggio all'E.N.E.L. della

S.I.P.: presenta gli atti salienti, relativi a detti rapporti, nonché

quelli riguardanti i provvedimenti regionali nei confronti della

"Società Dinamo" e del "Consorzio elettrico Buthier".

La narrativa di fatto si conclude con il ricordo dei lavori

parlamentari sulla legge 6 dicembre 1962, delle assicurazioni date dal

Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a

statuto speciale ed in particolare del riconoscimento, che si

leggerebbe nelle relazioni parlamentari di maggioranza sia alla Camera

dei Deputati che al Senato, circa il rispetto della concessione fatta

alla Valle con lo statuto di autonomia. La Regione presenta in

proposito alcuni atti del carteggio tra il Presidente regionale e due

parlamentari della Valle ed una nota dello stesso Presidente al

Ministero dell'industria del 29 gennaio 1963, con la quale si

prospettano i diritti della Valle nei riguardi dell'applicazione della

legge 6 dicembre 1962.

Prima di sintetizzare i motivi del ricorso ed esporre le

conclusioni giova dedicare un cenno alla parte essenziale della

premessa che il ricorso fa circa i rapporti fra le leggi nazionali

ordinarie e gli ordinamenti regionali.

Quando una legge statale ordinaria viene emanata in contrasto con

una legge regionale nel campo dei poteri e diritti costituzionalmente

protetti a favore della Regione, la legge nazionale deve essere

interpretata nel senso che essa non abbia voluto produrre effetti nel

territorio della Regione, specie quando la legge nazionale è

congegnata in modo che la sua attuazione è rimandata a provvedimenti

successivi e specialmente a successive leggi delegate. In questi casi

l'invasione della sfera di competenza della Regione avviene solo

attraverso la legge delegata che provvede a dare attuazione alla legge

precedente.

Ciò, secondo la Regione, si è verificato nel caso in esame. Con

la legge istitutiva dell'E.N.E.L. si sarebbero soltanto fissati i

principi ed i criteri direttivi dell'attuazione pratica della legge,

come si evincerebbe dall'art. 2, il quale stabilisce che il Governo è

delegato ad emanare le norme relative ai poteri del Comitato dei

Ministri e del Ministro per l'industria, le norme relative

all'organizzazione dell'E.N.E.L., ai limiti della sua attività, a

tutto quanto attiene ai trasferimenti e quant'altro previsto dalla

legge. L'art. 4, n. 10, prevede che nei decreti di trasferimento

potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti

all'ente.

Solo con i decreti di trasferimento si è verificata la situazione

in base alla quale la sfera di attribuzioni della Regione è stata

violata. Tale situazione non potrebbe essere regolarizzata se non

attraverso l'impugnazione in sede di legittimità e l'accertamento

della sua parziale incostituzionalità. Accertamento che, a sua volta,

si risolverebbe nella declaratoria di non applicabilità e di non

efficacia della legge impugnata nel territorio della Valle ed ai

rapporti giuridici dalla stessa costituiti. Cosicché in questi casi

l'incostituzionalità si identificherebbe con l'inapplicabilità della

legge nazionale ordinaria.

La Regione prosegue osservando che o si ritiene che la legge del

1962 non è stata fatta per violare i poteri- diritti della Valle e si

considera tale legge come non operante in quel territorio e allora non

sarebbe incostituzionale la legge bensì i decreti di trasferimento,

che dovrebbero essere considerati come emanati oltre i limiti della

delega; o si ritiene che i decreti di trasferimento sono nei limiti

della delega, ma in tal caso i decreti stessi sarebbero illegittimi per

vizio proprio perché, come leggi ordinarie, sarebbero in contrasto con

una legge costituzionale. In tal caso l'azione di incostituzionalità

investirebbe necessariamente anche la legge ed il decreto legislativo

presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, rispetto ai quali i decreti di

trasferimento altro non sarebbero che provvedimenti conseguenziali.

Sulla base di questa premessa la Regione ha concluso, chiedendo che

la Corte dichiari la incostituzionalità degli artt. 1-4 del decreto

presidenziale 14 marzo 1963, n. 217, e degli altri due decreti sopra

citati, in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e al decreto

presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e, in quanto occorre, dichiari la

incostituzionalità degli artt. 1, 4, nn. 5-9, 8 della legge 6

dicembre 1962 e degli artt. 2, 3,10 del decreto presidenziale 4

febbraio 1963, n. 36, in quanto incompatibili con l'ordinamento

particolare della Valle e quindi inapplicabili e inefficaci nel suo

territorio e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione stessa.

I motivi di queste conclusioni, possono riassumersi così:

1) La legge del 1962, creando un monopolio a favore dell'E.N.E.L.

ha travolto la potestà della Valle di utilizzare, anche direttamente,

o di subconcedere le acque pubbliche avute in concessione sulla base

della libera concorrenza e perfino della concorrenza eccezionale,

sancite dalle leggi sulle acque. La eliminazione anche in Valle d'Aosta

di questa possibilità di concorrenza o almeno la sua riduzione ai

pochi casi in cui, a fianco dell'E.N.E.L., rimangono ancora imprese

produttrici di energia elettrica ai sensi dell'art. 4, nn. 5, 6, 8,

svuoterebbe di contenuto e di pregio anche economico la potestà della

Regione di scegliere tra più domande di concessione quella che meglio

soddisfa gli interessi regionali, anche in relazione a quanto disposto

dalla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (artt. 3-4). La Valle ha

diritto e interesse di conservare integri i suoi poteri non foss'altro

nei confronti di quelle imprese pubbliche e private che, per la stessa

legge istitutiva dell'E.N.E.L., possono continuare a svolgere le

attività riservate all'E.N.E.L. medesimo e così in particolare nei

confronti delle aziende elettriche municipalizzate, le quali, a loro

volta, sono assoggettate a richiedere la concessione dell'esercizio

all'E.N.E.L. ed a sottomettersi ai capitolati che dallo stesso ente

saranno imposti (art. 10 del decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n.

36), mentre nell'ambito della Valle solo la Regione avrebbe il diritto

esclusivo di fissare con i suoi disciplinari le condizioni in cui

devono essere utilizzate le acque di sua spettanza. Ugualmente

pregiudicata resterebbe la posizione e l'interesse della Regione se

dovesse rimanere nella Valle la produzione marginale delle imprese

autoproduttrici di energia elettrica e quella dei produttori sino a 15

milioni di chilowattore, non potendo queste imprese minori sfruttare

adeguatamente tutte le acque regionali, che - secondo la Regione - sono

ancora capaci di produrre più di 2 miliardi di chilowattore. Né la

Regione può essere messa in condizione di dipendere esclusivamente o

quasi dall'E.N.E.L. per l'attuazione di questi nuovi impianti. 2)

L'art. 4 della legge dispone che gli enti istituiti dalle Regioni

potranno richiedere la concessione dell'esercizio di attività

menzionate al primo comma dell'art. 1, capovolgendo così, se la legge

sia applicata nella Valle, la situazione creata dalla legge

costituzionale, in forza della quale è la Valle che ha la potestà di

subconcedere - eventualmente anche all'E.N.E.L. - le acque regionali.

È chiaro che, senza le acque, nessun impianto idroelettrico può

funzionare e quindi non può essere esercitata alcuna attività di

produzione elettrica in impianti del genere. 3) L'art. 4, n. 9, della

legge n. 1643 dispone che nel trasferimento all'E.N.E.L. sono comprese

le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto, attinenti alla

produzione dell'energia elettrica e che le concessioni di derivazioni

per forza motrice trasferite all'ente e quelle accordategli dopo la sua

costituzione non hanno scadenza. La Regione assume che anche questa

norma sia in contrasto con i suoi diritti, sanciti dallo Statuto e

tradotti nella legge regionale 8 novembre 1956, n. 4. Poiché in

realtà le concessioni all'E.N.E.L. ricevono il carattere di

perpetuità, è da escludere che trattisi di trasferimento: in realtà

trattasi di una nuova concessione all'E.N.E.L., senza scadenza, previa

cessazione delle concessioni in atto. Ora, questa situazione è,

secondo la Regione, in contrasto con l'art. 7 dello Statuto, a norma

del quale la Regione subentra automaticamente ogni qualvolta si

verifica la cessazione dell'uso o della concessione di acque pubbliche

già assentite dallo Stato, con la conseguenza che solo la Regione può

ulteriormente disporne. In secondo luogo, per l'art. 7 della legge

regionale 8 novembre 1956, n. 4, nessuna cessione e quindi nessun

trasferimento di utenze può avvenire senza il nulla osta della

Regione. Infine, la Regione non potrebbe fare concessioni senza

scadenza, sia perché essa stessa gode di una concessione non perpetua,

sia perché alla scadenza delle sue subconcessioni la Regione ha

diritto di acquisire la proprietà delle opere di presa e derivazione

ai sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque ed in relazione al disposto

degli artt. 5-8 dello Statuto speciale.

4) Poiché la Regione trae la parte più cospicua delle sue entrate

dai canoni corrisposti dagli utenti delle sue acque, sia attraverso la

imposizione e percezione diretta di questi canoni, e relativi

sovracanoni e accessori, sia attraverso l'acquisizione dei nove decimi

dei canoni già imposti e percepiti dallo Stato per le sue concessioni,

la Regione ha interesse a vedere sfruttate tutte le acque concessele.

Quindi ogni provvedimento che comunque possa intralciare o rendere meno

facile e sicuro questo integrale sfruttamento non può non essere

lesivo del suo diritto. La Regione ha inoltre il diritto di fare

entrare al più presto nella concessione novantanovennale la maggior

quantità di acque pubbliche e quindi tutte quelle concesse dallo Stato

a terzi, e ciò anche per l'incremento che ne deriverebbe alle entrate

regionali. L'art. 8 della legge del 1962 si limita invece a disporre

che il Governo debba garantire alle Regioni entrate non inferiori a

quelle accertate nell'esercizio 1959-60 maggiorate del 10 per cento,

senza tener conto dei diritti già costituzionalmente sanciti a favore

della Valle non solo per le concessioni e subconcessioni in atto ma

anche per quelle che la Regione ha facoltà di dare in futuro, e senza

tener conto del diritto della Regione di pretendere dagli utenti

corrispettivi in natura (e cioè in energia elettrica), nonché dei

sovracanoni di cui all'art, 53 del T.U. sulle acque e di quelli imposti

dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Le stesse violazioni si ritrovano nel decreto presidenziale 4

febbraio 1963, n. 36, contenente le norme relative al trasferimento

all'E.N.E.L. delle imprese elettriche.

La Regione conclude affermando che se i trasferimenti effettuati

con le tre leggi-provvedimento impugnate dovessero effettuarsi,

l'E.N.E.L. si troverebbe senz'altro investito delle concessioni statali

e delle subconcessioni (e quanto alla S.I.P. anche degli impianti

"scoperti di concessione") di cui fruiscono le imprese trasferite, e

ciò senza scadenza ed in contrasto con i diritti della Regione, ed in

violazione del disposto della legge regionale 8 novembre 1956, con la

conseguenza di capovolgere i rapporti tra la Valle e l'E.N.E.L., il

quale potrebbe essere nella Valle soltanto un subconcessionario della

Regione.

Con le sue deduzioni, illustrate con unica memoria depositata il 22

gennaio 1964, l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'inammissibilità per

intempestività dei ricorsi, proposti oltre il termine di 30 giorni

previsto dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art.

32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87: termine che decorreva dalla

pubblicazione della legge 6 dicembre 1962 nella Gazzetta Ufficiale del

12 dicembre 1962.

Non è sostenibile, ad avviso dell'Avvocatura, la tesi che soltanto

con i decreti di trasferimento delle imprese all'E.N.E.L. si sarebbe

operata l'effettiva invasione della sfera di competenza della Regione.

I decreti impugnati non avrebbero fatto altro che disporre singoli

trasferimenti e, cioè, dare un'attuazione concreta alle norme della

legge istitutiva dell'E.N.E.L. dalla quale, se esistenti, deriverebbero

direttamente ed esclusivamente le violazioni dei diritti della Regione.

Questa contiene, infatti, tutti gli elementi per una applicazione

integrale delle norme medesime. Ciò si evincerebbe, senza possibilità

di dubbio, dal primo comma dell'art. 1, il quale riserva all'E.N.E.L.

il compito di esercitare nel territorio nazionale, senza alcuna

limitazione regionale, l'attività di produzione, importazione,

esportazione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita

dell'energia elettrica.

Risulterebbe pure (come si fa notare nella memoria) dal raffronto

del primo col secondo ed il terzo comma dell'art. 5 della legge del

1962; dalle quali norme emerge che la legge si applica anche nei

confronti degli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale. Da

ciò l'Avvocatura trae la conseguenza che se le imprese, a mezzo delle

quali gli enti pubblici istituiti dalle Regioni a statuto speciale

esercitavano attività riguardante la energia elettrica, sono come

tutte le imprese regionali del genere da trasferire all'E.N.E.L., a

maggior ragione si deve ritenere che le imprese private esistenti nelle

stesse Regioni siano oggetto di trasferimento.

Aggiunge l'Avvocatura che il termine di impugnativa comincia sempre

a decorrere dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e

non dalla sua entrata in vigore. Ciò significa che, appena stabilite

le norme della legge, queste debbano essere impugnate senza attendere

come termine a quo quello di vigenza della legge. A fortiori, non

potrebbe il termine avere inizio dalla data dei singoli provvedimenti

legislativi di esecuzione.

Né si potrebbe sostenere che il ricorso contro la legge del 1962

è stato proposto in via incidentale. Nel caso attuale non esiste un

giudizio nel quale sia parte la Regione ed in cui si contenda attorno

ad una pretesa o un diritto, per cui la risoluzione della controversia

postuli indispensabilmente la risoluzione della questione di

legittimità costituzionale di una norma. La Valle non ha proposto un

conflitto di attribuzione, ma ha impugnato in via diretta un

provvedimento legislativo delegato e non può, attraverso l'impugnativa

di una legge, proporre incidentalmente l'impugnativa di un'altra legge.

L'Avvocatura conclude dicendo che l'impugnativa diretta delle

leggi-provvedimento è inefficace, mentre l'impugnativa diretta della

legge del 1962 è tardiva.

Passando al merito, l'Avvocatura comincia con il contestare la tesi

della Regione, secondo cui questa Corte dovrebbe dichiarare non

l'incostituzionalità di varie norme legislative ma la inapplicabilità

di esse nel territorio regionale. L'Avvocatura fa rilevare che se la

legge è legittima, in quanto non viola le norme statutarie, dovrà

essere applicata nella Regione; se è illegittima, tale dovrà essere

dichiarata e ne conseguirebbe l'inapplicabilità.

L'Avvocatura sostiene che i poteri delle Regioni a statuto autonomo

incontrano sempre il duplice limite del rispetto dell'interesse

nazionale e della necessaria attuazione, anche nel territorio

regionale, delle riforme fondamentali della Repubblica, riforme fra le

quali devesi annoverare quella sulla nazionalizzazione delle imprese

elettriche.

Tali limiti riguardano sia la potestà legislativa che quella

amministrativa e naturalmente si ripercuotono in modo diretto sulle

potestà di carattere patrimoniale, come quelle stabilite, per ciò che

concerne le acque pubbliche, dall'art. 7 dello Statuto della Valle. Il

contenuto di tali potestà non può essere in contrasto con quanto

costituisce un limite alle potestà legislative ed amministrative.

Del resto, l'ultimo comma dello stesso art. 7 stabilisce che la

concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato

non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale. E

l'art. 8 dello Statuto dispone che l'utilizzazione delle acque deve

avvenire nel territorio dello Stato e secondo un piano generale.

La violazione dei diritti della Regione non esiste - secondo

l'assunto dell'Avvocatura - per un'altra ragione. I diritti e le

potestà della Valle non sono stati aboliti, ma solo limitati in quanto

le acque servano per gli scopi della produzione della energia

elettrica. Per tutto il resto permangono integri: così la Valle potrà

continuare ad utilizzare le acque ottenute in concessione

novantanovennale ed a subconcederle purché non siano oggetto di

domanda di utilizzazione a scopo idroelettrico e non siano richieste

dall'E.N.E.L., potrà continuare ad avere la facoltà di imporre e

percepire canoni per le subconcessioni di derivazioni d'acque a scopo

industriale e continuerà a percepire i nove decimi dei canoni relativi

a concessioni fatte dallo Stato. Infine, per i casi in cui non si

tratti della disciplina delle acque destinate all'E.N.E.L., la Regione

conserva la facoltà di emanare norme legislative di interpretazione e

di attuazione delle leggi della Repubblica e l'esercizio delle funzioni

amministrative già di spettanza degli organi dello Stato.

Passando all'esame dei vari motivi di doglianza, l'Avvocatura

contesta che il principio della libera concessione delle acque

stabilite dal T.U. sulle acque pubbliche sia un principio di carattere

costituzionale e neppure ha carattere costituzionale la legge regionale

che disciplina le concessioni. Nell'art. 8 dello Statuto regionale non

c'è alcun cenno del principio della "libera concorrenza".

Quel principio, non costituzionale, va applicato nel rispetto

dell'ordinamento giuridico nazionale e delle riforme economico-sociali

della Repubblica, anche nel quadro della nazionalizzazione di imprese o

di categorie di imprese che si riferivano a servizi pubblici essenziali

o a fonti di energia.

La Regione non può pretendere che i suoi poteri costituiscano un

limite per l'applicazione della legge sulla nazionalizzazione delle

imprese elettriche. Questa deve attuarsi in pieno in tutto il

territorio nazionale, portando una deroga legittima, perché prevista

dallo Statuto, alle potestà della Regione.

Secondo l'Avvocatura, è arbitraria la tesi della Regione, secondo

cui siano venute a scadere le concessioni già assentite dallo Stato e

le subconcessioni regionali. Tutte le concessioni sono state trasferite

all'E.N.E.L. con i relativi rapporti giuridici.

La norma per la quale le concessioni trasferite all'E.N.E.L. non

hanno scadenza non è in contrasto con lo Statuto regionale, dato che

la concessione alla Regione era subordinata alla condizione che lo

Stato non intendesse farne oggetto di un piano di interesse nazionale.

La Regione poteva subentrare nelle concessioni solo quando le acque non

fossero state assoggettate dallo Stato ad un piano di interesse

nazionale, come è stato fatto con l'art. 4, n. 9, della legge del

1962.

L'Avvocatura prosegue affermando non esser vero che allo scadere

delle concessioni e delle subconcessioni la Regione sarebbe divenuta

proprietaria delle opere di raccolta, derivazione e regolazione ai

sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque pubbliche.

Lo Statuto regionale non avrebbe portato alcuna modifica al detto

art. 25 e d'altra parte ciò sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe

pienamente conforme ad un elementare principio di diritto, dato che il

passaggio in proprietà delle opere anzidette sarebbe permanente mentre

le concessioni d'acqua cui le opere stesse si riferiscono sarebbero,

pur sempre, limitate nel tempo.

Né può sostenersi - prosegue l'Avvocatura - che sia violato

l'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1956, in quanto, a

prescindere dal fatto che, avendo la Regione soltanto potestà

legislativa secondaria e concorrente, le norme di legge regionale non

possono essere in contrasto con quelle dello Stato, sta di fatto che

nel caso in esame non si tratta di cessione ma di un rapporto giuridico

nuovo stabilito dallo Stato.

Non è esatto, infine, che la Regione non possa pretendere

dall'E.N.E.L., quanto è stato convenuto con la S.I.P., in quanto il

trasferimento comprende non soltanto le concessioni ma anche i relativi

rapporti giuridici; e non è esatto che la Regione non possa più

riscuotere i sovracanoni di cui all'art. 53 del T.U. sulle acque e

quelli imposti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Nella memoria l'Avvocatura mette ulteriormente in rilievo che la

norma dell'art. 3, lett. d, dello Statuto attribuisce alla Regione la

potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione

delle leggi della Repubblica per la disciplina dell'utilizzazione delle

acque pubbliche ad uso idroelettrico. Tale disciplina, che riguarda

ogni sorta di utilizzazione con tutte le conseguenze, non può essere

in contrasto né con le leggi statali vigenti né con quelle

sopravvenute. Ciò tanto più che le nuove leggi portano ad un

mutamento nel campo delle norme riguardanti i principi dell'ordinamento

giuridico dello Stato, sono fondate su motivi di interesse nazionale e

contengono norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblica (limiti questi che per l'art. 2 dello Statuto sono posti

anche per la potestà legislativa primaria della Regione).

I principi dell'ordinamento giuridico dello Stato non sono

immutabili rispetto all'epoca in cui lo Statuto regionale entrò in

vigore, ma possono essere mutati in dipendenza di nuove leggi dello

Stato. L'Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 7 del 24

gennaio 1958 di questa Corte.

Rileva infine che proprio ad una legge sopravvenuta si riferirebbe

l'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto valdostano, il quale dispone

che la concessione delle acque alla Regione è subordinata alla

condizione che lo Stato non intenda farne oggetto di un piano di

interesse nazionale.

Con unica memoria depositata il 21 gennaio 1964 la difesa della

Regione ha esposto ulteriori argomenti per illustrare le proprie tesi e

confutare quelle avversarie.

Sull'eccezione di inammissibilità ha ricordato le sentenze di

questa Corte, le quali, secondo la difesa regionale, avrebbero posto il

principio che l'impugnabilità per illegittimità costituzionale di

ogni singola legge o di ogni singolo atto avente forza di legge è la

regola, mentre eccezionali sono i casi di inammissibilità di tale

impugnazione per la mancata impugnazione di una legge precedente.

Viene poi esaminato il contenuto dei decreti di trasferimento, per

evincerne che essi non potrebbero essere considerati come aventi un

carattere meramente strumentale ed esecutivo o accessorio. Essi

comportano una notevole carica di discrezionalità politica e

legislativa. Sono, dunque, autonomi e quindi impugnabili anche senza la

previa impugnazione della stessa legge delegante.

Dopo un'ampia esposizione ed illustrazione dei precedenti

parlamentari della legge ed una disamina delle sue disposizioni, la

difesa regionale conclude con le seguenti proposizioni:

a) che l'invasione della sfera di competenza delle Regioni

interessate si è verificata soltanto con i decreti di trasferimento;

b) che la mancata impugnazione della legge non preclude

l'impugnazione dei decreti predetti, i quali oltre tutto hanno una loro

autonomia;

c) che in ogni caso non si può consentire che una legge ordinaria

raggiunga l'inammissibile effetto di modificare una legge

costituzionale solo per la decorrenza di un termine di impugnazione,

che fra l'altro, era per lo meno incerto se e da quando cominciava a

decorrere.

Si insiste poi e si illustra ulteriormente la tesi che i decreti di

trasferimento o sono illegittimi per diretta violazione delle norme

costituzionali o sono illegittimi per eccesso rispetto alla delega

contenuta nella legge del 1962.

Passando a confutare le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato,

la difesa regionale comincia col dichiarare che la Regione non avrebbe

nulla da obiettare al trasferimento all'E.N.E.L. purché rimanga fermo

il principio che l'E.N.E.L., sostituendosi alle imprese concessionarie

o subconcessionarie, non pretenda di avere maggiori diritti o minori

obblighi di quanti ne avessero le tre società sostituite nei confronti

della Regione.

L'incompatibilità tra la legge del 1962 e lo Statuto della Valle

non viene denunziata dalla Regione per porre ostacoli alla

nazionalizzazione ma per tutelare i propri diritti garantiti da norme

costituzionali.

Di fronte alla tesi della difesa dello Stato, imperniata sul

rispetto dei limiti derivanti dall'interesse nazionale e

dall'applicazione di una fondamentale riforma economico-sociale nella

Repubblica, la difesa regionale osserva che il limite sancito dagli

artt. 2-3 dello Statuto vale per la potestà legislativa e

amministrativa della Regione ma non per le norme dello Statuto stesso.

La legge del 1962 non può identificarsi con un piano di interesse

nazionale ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. L'E.N.E.L. non è lo

Stato. L'art. 7 si riferisce alle acque della Regione e vuole prevenire

una eventuale carenza della Regione nell'esercizio dei poteri affidati

alla Regione stessa dal successivo art. 8. Ma la Regione è stata

oltremodo diligente nell'esercizio di queste funzioni. Per illustrare

questa affermazione la memoria adduce fatti e circostanze.

Per quanto si riferisce alle singole obiezioni proposte dalla

Avvocatura ai motivi del ricorso, la difesa regionale osserva,

anzitutto, che con legge ordinaria il legislatore statale non ha potuto

né può privare la Regione della potestà attribuitale dallo Statuto

di utilizzare liberamente le acque concessele, sia direttamente sia

mediante subconcessione.

In ogni caso i decreti di trasferimento sono incostituzionali

perché non rispettano gli insopprimibili poteri e diritti della Valle

anche nei confronti dello stesso Ente nazionale per l'energia

elettrica.

Per quanto concerne il settore di produzione elettrica non soggetto

alla riserva a favore dell'E.N.E.L., per il quale anche la stessa

Avvocatura sembra condividere - sono parole della difesa regionale -

l'opinione di detta difesa, che la Regione conservi integri tutti i

suoi diritti e poteri, la difesa regionale osserva che sono sicuramente

incompatibili con lo Statuto e cioè con la potestà di subconcedere le

acque le disposizioni dell'art. 4, nn. 5, 6, 7, 8, e degli artt. 10,

11, 12, 13 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n.

36. E sono anche per questo motivo incostituzionali i decreti di

trasferimento in quanto attribuiscono all'E.N.E.L. poteri di controllo

preventivo e successivo su tutto il settore di produzione elettrica non

soggetto alla nazionalizzazione e alla riserva.

In fine, ed in via di ipotesi assolutamente subordinata, la difesa

regionale assume che i tre decreti di trasferimento sarebbero

illegittimi perché non contengono la indicazione dei beni e rapporti

oggetto del trasferimento all'Ente nazionale per la energia elettrica.

Per quanto si riferisce alla S.I.P. la difesa regionale si lagna

del fatto che il decreto relativo non abbia specificato ciò che si

riferisce ai precedenti rapporti controversi con la Regione,

specialmente per quel che concerne gli impianti per i quali non c'è

attualmente né la concessione statale né quella regionale. Espone poi

alcune circostanze circa contrasti con l'E.N.E.L. per quanto si

riferisce all'impianto idroelettrico di Quart.

Per quel che attiene al Consorzio del Buthier il decreto di

trasferimento sarebbe illegittimo in quanto comprende anche le quote

spettanti all'azienda municipale di Torino e alla "Società Nazionale

Cogne", enti non soggetti a nazionalizzazione.

Per la "Società Dinamo" la difesa si riporta ai precedenti

relativi alla subconcessione ricordati nel ricorso.

In conclusione, la difesa regionale ha insistito nelle sue

richieste come infra riportate.

Con 49 decreti del Presidente della Repubblica indicati in epigrafe

è stato disposto il trasferimento all'E.N.E.L. di varie imprese con

impianti elettrici nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Con altrettanti ricorsi, di identico contenuto, notificati quattro

il 31 maggio, cinque il 28 giugno e quaranta il 30 settembre 1963, la

Regione ha impugnato i decreti predetti, chiedendo che la Corte

costituzionale dichiari la incostituzionalità degli artt. 1-4 dei

decreti stessi in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e al

decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e, in quanto occorra,

dichiari la incostituzionalità degli artt. 1, 4, nn. 5-9, 8 della

legge 6 dicembre 1962, degli artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo

presidenziale 4 febbraio 1963 e dell'art. 1 del decreto legislativo

presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670, in quanto incompatibili con lo

Statuto speciale della Regione e con le leggi regionali della materia e

quindi inapplicabili ed inefficaci nel territorio della Regione ed ai

rapporti giuridici costituiti e costituendi nella Regione stessa.

Nei ricorsi si premette che la legge 6 dicembre 1962 aveva

determinato un contrasto soltanto potenziale con lo Statuto regionale;

contrasto che, anche in base alle assicurazioni che erano state date

durante le discussioni parlamentari, si attendeva sarebbe stato

eliminato in sede di applicazione della legge istitutiva dell'E.N.E.L.,

in quanto nella delega al Governo disposta dall'art. 2 era stato

previsto che, con le norme relative all'organizzazione dell'Ente, si

sarebbero anche dovuti stabilire i limiti alla sua attività, così

come coi decreti di trasferimento si sarebbero potuti individuare i

beni ed i rapporti trasferiti all'Ente stesso.

Ma poiché con i decreti presidenziali ora impugnati non si è

salvaguardato nessuno dei poteri e diritti della Regione, i decreti

stessi sono sottoposti all'esame di legittimità per i seguenti motivi:

a) Violazione dell'art. 5, n. 5, dell'art. 9, primo e secondo

comma, dell'art. 10, quinto e sesto comma, e dell'art. 13, primo comma,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

In base a queste disposizioni, la Regione ha potestà legislativa

ed amministrativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque

pubbliche e interviene nel procedimento di concessione di grandi

derivazioni a scopo idroelettrico. A parità di condizioni, è

preferita nelle concessioni di grandi derivazioni. Infine, come avrebbe

già statuito questa Corte con decisione 24 marzo 1961, n. 20, nel

territorio della Regione sono riservate ai poteri dello Stato le sole

concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, mentre sono di

competenza della Regione tutte le concessioni di piccola derivazione e

inoltre le concessioni di grande derivazione per utilizzazione diversa

da quella idroelettrica.

L'istituzione dell'E.N.E.L., la creazione del suo monopolio quanto

alla produiione e distribuzione dell'energia elettrica e in particolare

la perpetuità delle concessioni di derivazione trasferite all'E.N.E.L.

o da accordarsi allo stesso, distruggono o menomano grandemente sia il

diritto di prelazione sancito a favore della Regione sia i suoi poteri

legislativi e amministrativi in tema di utilizzazione di acque

pubbliche, sia la sua competenza esclusiva per le concessioni di

derivazione, sia, infine, il potere di provocare dagli organi

competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande

derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

b) Violazione degli artt. 4, n. 4, e 13, primo comma, dello Statuto

speciale.

La legge istitutiva dell'E.N.E.L., attuata nel territorio regionale

con i decreti impugnati, opera una espropriazione non a favore dello

Stato, ma a favore di un nuovo Ente, i cui atti, fra l'altro, sono

disciplinati dalla legge di diritto privato, e non per opere a carico

dello Stato, e con l'onere dell'espropriazione tutta a carico del nuovo

Ente.

Si è violata in tal modo una potestà legislativa primaria della

Regione, il cui esercizio era stato disciplinato con legge regionale 17

maggio 1956, n. 7: la potestà di disporre in materia di espropriazione

per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato.

c) Violazione dell'art. 4, n. 6, dell'art. 13, primo comma, e

dell'art. 58 dello Statuto.

La Regione ha competenza legislativa primaria in materia di

miniere, con la correlativa potestà amministrativa e la facoltà di

accordare concessioni. Inoltre la Regione è titolare dei relativi

beni e le sue potestà amministrative sono esercitate in base al D.P.R.

30 giugno 1951, n. 574, cui è stata data concreta attuazione con legge

regionale 21 novembre 1958, n. 28.

Queste norme sono state violate con l'art. 4, n. 9, della legge

istitutiva dell'E.N.E.L., il quale dispone che sono comprese

nell'espropriazione delle imprese e nel relativo trasferimento

all'E.N.E.L. anche le concessioni minerarie utilizzate per la

produzione dell'energia elettrica. Viene leso anche il potere di

concessione spettante alla Regione, perché nessuna concessione

mineraria potrebbe essere più utilizzata per la produzione di energia

elettrica, se il concessionario non fosse l'E.N.E.L. stesso.

d) Violazione dell'art. 10, terzo comma, dello Statuto, il quale

stabilisce che per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo,

in mancanza di accordo tra le parti, il prezzo è determinato dal

Ministro per i lavori pubblici, sentito anche il Presidente della

Giunta regionale.

Per contro l'art. 3, n. 1, della legge del 1962 dispone che spetta

esclusivamente al Comitato dei Ministri ed al Ministro dell'industria

la determinazione della politica tariffaria dell'E.N.E.L. e il D.P.R.

15 dicembre 1962, n. 1670, attribuisce allo stesso Comitato dei

Ministri di dare direttive per l'attività dell'E.N.E.L. in tema di

tariffe.

Le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, illustrate con una

memoria unica depositata il 22 gennaio 1964, e la memoria unica della

Regione depositata il 21 gennaio 1964, rispecchiano, adattate alla

diversità degli statuti, le contrastanti argomentazioni sopra

riassunte nei riguardi del ricorso della Valle d'Aosta.

L'Avvocatura ha proposto la medesima eccezione di inammissibilità

per tarditività e l'ha illustrata con argomentazioni analoghe a quelle

già esposte a proposito dell'altro ricorso e le difese a favore della

Regione Trentino-Alto Adige non si discostano da quelle enunciate per

la Valle d'Aosta.

Così pure le obiezioni dell'Avvocatura e le difese della Regione

si muovono essenzialmente sui concetti esposti e dibattuti nell'altro

ricorso: rispetto dei limiti derivanti dall'interesse nazionale e

dall'esecuzione di una fondamentale riforma economico-sociale della

Repubblica, nonché rispetto dei limiti derivanti dai principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Le cinquantadue cause segnate in epigrafe, congiuntamente

discusse, possono essere riunite e decise con unica sentenza, stante la

identità delle questioni fondamentali di rito e di merito che ne

formano oggetto.

2. - Giova, innanzi tutto, identificare il contenuto delle domande

proposte dalle due Regioni. Esse chiedono che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale dei decreti (di carattere legislativo)

con i quali alcune imprese elettriche sono state trasferite

all'E.N.E.L. e chiedono anche che, in quanto occorra, siano dichiarate

incostituzionali ed inefficaci nel territorio delle ricorrenti ed

inapplicabili ai rapporti giuridici da esse costituiti alcune

disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei successivi

decreti legislativi che hanno dettato norme di attuazione della legge

stessa.

Tutti i decreti di trasferimento sono composti di quattro articoli,

dei quali il primo dispone il passaggio dell'impresa all'E.N.E.L. con

le modalità di consegna e con gli effetti previsti dalle disposizioni

del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36; il

secondo stabilisce che l'indennizzo è determinato e corrisposto

secondo le disposizioni della legge e delle norme di attuazione; il

terzo prevede che l'E.N.E.L. restituisca all'impresa i beni

eventualmente non ritenuti; il quarto determina la data dalla quale il

decreto ha effetto.

L'annullamento di questi decreti è chiesto in relazione all'art.

1, all'art. 4, nn. 5 e 9, e all'art. 8 della legge del 1962, nonché in

relazione agli artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4

febbraio 1963, n. 36, e, per il Trentino-Alto Adige, anche in relazione

all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre 1962, n.

1670.

Le Regioni assumono che, con i decreti impugnati, emessi in

applicazione della legge e delle norme di attuazione, sia stata violata

la propria sfera di attribuzioni, garantita da norme statutarie che

hanno carattere costituzionale. Dal che discenderebbe l'illegittimità

costituzionale dei decreti di trasferimento.

Ne discenderebbe anche l'illegittimità delle disposizioni che sono

il presupposto di quei decreti: illegittimità che comporterebbe

l'inefficacia di dette disposizioni nel territorio delle Regioni

ricorrenti e l'inapplicabilità ai rapporti giuridici costituiti dalle

Regioni stesse.

Premesso che non è il caso di occuparsi della discussione fatta

tra le opposte difese in ordine a codesti effetti che discenderebbero

da una dichiarazione di illegittimità, dal momento che la presente

sentenza non contiene tale dichiarazione, è da rilevare che le censure

proposte con i ricorsi possono essere esaminate soltanto in riferimento

all'art. 1 dei decreti impugnati, l'articolo, cioè, che dispone il

trasferimento delle imprese. Gli artt. 2 e 3 (ed ovviamente anche

l'art. 4) hanno per oggetto materia palesemente estranea alla sfera di

interessi delle Regioni ricorrenti, dato che le indennità da

corrispondersi e la eventuale restituzione di beni si riferiscono

solamente alle società titolari delle imprese trasferite.

Per lo stesso motivo, e cioè per il fatto che le questioni che

possono essere esaminate sono unicamente quelle che si prospettano

sulla base di interessi propri delle Regioni ricorrenti, resta fuori

dal presente giudizio ogni questione di legittimità costituzionale che

si rifletta su rapporti estranei alle ricorrenti.

In conseguenza dello stesso criterio appaiono inammissibili le

censure mosse, con la memoria, dalla difesa della Valle d'Aosta in

ordine alla mancata individuazione, nei decreti di trasferimento, dei

beni e dei rapporti oggetto del trasferimento stesso.

A parte che queste censure, essendo nuove, non potevano essere per

la prima volta dedotte con la memoria, esse non sono ammissibili

perché, trattandosi di interessi che sono propri delle imprese

trasferite all'E.N.E.L., la Regione non ha veste per proporre

doglianze.

È, poi, da rilevare che le questioni che possono essere esaminate

in questa causa sono soltanto quelle che hanno per oggetto censure

mosse da un interesse attuale delle Regioni.

Dato che i ricorsi che hanno dato inizio a questa controversia

devono essere esaminati limitatamente alla parte dei decreti con cui si

dispone il trasferimento ed in relazione alle norme che regolano il

trasferimento stesso, non sono ammissibili questioni che si riferiscono

a momenti futuri dell'attività degli organi dello Stato, dell'E.N.E.L.

e delle stesse Regioni.

3. - Le considerazioni e le conclusioni ora esposte giovano anche

ai fini dell'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato.

È pacifico, anche fra le parti, che i ricorsi sono stati proposti

nei termini rispetto ai cinquantadue decreti di trasferimento, ma fuori

dei termini nei confronti della legge e delle norme di attuazione.

L'Avvocatura sostiene che l'impugnazione dei decreti di

trasferimento, pur essendo tempestiva, è vana, in quanto si sarebbe

dovuto impugnare tempestivamente la legge e le norme di attuazione; la

difesa delle Regioni è, all'opposto, d'avviso che sono attaccabili con

i decreti di trasferimento anche le disposizioni legislative che di

quei decreti costituiscono il presupposto.

La Corte ritiene che sia esatta la tesi sostenuta dalle Regioni.

Vero che le leggi dello Stato, con la loro entrata in vigore, si

applicano anche nelle Regioni, comprese quelle a statuto speciale; è

anche vero che la legge del 1962 e le norme di attuazione non hanno

disposto alcuna esclusione nei riguardi delle Regioni, come

risulterebbe esplicitamente dall'art. 4, n. 5, della stessa legge che

fa cenno di enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale. Ma,

nonostante tutto questo, è da ritenere che, nella particolare

situazione in esame, una lesione degli interessi regionali non si

sarebbe verificata prima dei decreti di trasferimento.

La legge del 1962 non intese disciplinare compiutamente tutta la

materia, e per questo rinviò a successive norme delegate. Anche queste

norme lasciarono in disparte i problemi relativi alle Regioni a statuto

speciale.

Gli organi di queste Regioni, che potevano aver interesse

all'impugnazione, avevano giustificati motivi per attendere che lo

Stato provvedesse ad eliminare le incertezze che la legge e le norme

successive avevano lasciato in piedi. Questa attesa era legittima - e,

si direbbe, anche doverosa - date le esplicite e tranquillizzanti

assicurazioni che, in sede parlamentare, erano state fornite dalle voci

più responsabili circa il rispetto dei diritti delle Regioni,

costituzionalmente garantiti.

Con l'emanazione dei decreti di trasferimento, quelle attese

perdettero ogni sostegno e solo allora si manifestò pienamente e

concretamente il pregiudizio che da tutto il complesso della legge,

delle norme di attuazione e dei decreti di trasferimento sarebbe potuto

derivare alle Regioni.

E pertanto, attese le singolari circostanze ora messe in evidenza,

la denunziata violazione dell'interesse delle ricorrenti si sarebbe

maturata e manifestata con i decreti di trasferimento. Per questo i

ricorsi, essendo tempestivi, rispetto all'ultimo atto, devono essere

considerati ammissibili contro l'atto stesso e contro gli atti

precedenti che ne sono i necessari ed inscindibili presupposti.

L'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura deve

essere, però, accolta per quanto si riferisce all'art. 8 della legge

6 dicembre 1962.

La norma non ha niente a che vedere con le disposizioni che

regolano i trasferimenti delle imprese e non ne costituisce né un

presupposto né un effetto; e questo basterebbe per dichiarare

l'inammissibilità del ricorso contro di essa nella presente causa. Ma

è anche da aggiungere che rispetto alla norma stessa non valgono le

considerazioni in base alle quali è stata respinta l'eccezione di

inammissibilità. L'art. 8, regolando il regime fiscale dell'E.N.E.L. e

riferendosi direttamente alle Regioni senza distinzione, ha posto una

norma che incideva con immediatezza sulla sfera di interessi delle

Regioni stesse, le quali non dovevano attendere nessun altro atto per

proporre ricorso.

Il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data di

pubblicazione della legge.

Giova aggiungere un'ultima considerazione sul punto concernente

l'ammissibilità.

Il fatto che i ricorsi sono ammissibili unicamente avverso i

decreti di trasferimento (ed in particolare avverso il disposto

dell'art. 1 di essi) ed avverso le norme che ne costituiscono il

presupposto necessario, conferma, sotto altro aspetto, ciò che si è

già detto circa l'inammissibilità delle questioni che non siano

prospettate sulla base di un interesse attuale: conferma, cioè, che

possono formare oggetto della presente controversia le sole questioni

fondate sulle disposizioni riguardanti i trasferimenti e sulle norme

con dette disposizioni strettamente collegate.

4. - La prima ed essenziale questione da esaminare - ed è

opportuno esaminarla congiuntamente per le due Regioni - è quella se

la legge del 1962 ed i decreti di attuazione, in quanto abbiano esteso

la propria efficacia anche alle Regioni ricorrenti, siano

costituzionalmente illegittimi.

La difesa delle Regioni ha sostenuto, insistendovi molto anche

nella discussione orale, che nel caso attuale, che sarebbe nuovo, ci si

troverebbe di fronte ad un contrasto tra due leggi dello Stato, una

costituzionale ed una ordinaria; che tale contrasto non potrebbe essere

composto se non dando la prevalenza agli Statuti, le cui norme

prevarrebbero sulle stesse leggi costituzionali di carattere generale.

Ma, osserva la Corte, il lamentato contrasto non esiste.

I due Statuti, con l'art. 2 per la Valle e con l'art. 4 per il

Trentino-Alto Adige, vincolano l'attività legislativa delle Regioni al

rispetto, fra l'altro, degli interessi nazionali e delle norme

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Questi limiti alla potestà legislativa valgono anche per tutta la

sfera dei diritti e dei poteri delle Regioni sia nel campo

amministrativo che in quello patrimoniale, essendo inconcepibile che un

qualsiasi diritto o potere delle Regioni possa ritenersi svincolato dai

limiti segnati alla potestà legislativa, che è la più importante e

la più caratterizzante manifestazione dell'autonomia regionale.

Non si può negare al legislatore statale il potere di regolare,

con criteri unitari, e come tali valevoli per tutto il territorio, la

produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, costituendo il

settore elettrico una componente essenziale di tutto lo sviluppo

economico del Paese e uno strumento al servizio di vitali interessi

della collettività.

E ciò basta per significare che la legge statale, che è venuta a

regolare questo settore con norme improntate allo scopo di promuoverne

lo sviluppo, non può non essere considerata come manifestazione di

quel superiore potere dello Stato, che gli Statuti regionali in esame

hanno espressamente fatto salvo, imponendo, come limite, il rispetto

dell'interesse nazionale.

Ciò sarebbe sufficiente per dichiarare legittimo l'intervento

dello Stato in questa materia anche nei confronti delle Regioni a

statuto speciale. Ma ricorre anche l'altro limite consistente nel

rispetto delle riforme economico-sociali della Repubblica, dovendosi

considerare tale la riforma apprestata con la legge di

nazionalizzazione dell'energia elettrica, attese le finalità ad essa

assegnate di potenziare e coordinare uno dei più essenziali settori

economici del Paese, la cui influenza su tutta la vita nazionale, anche

al di là degli aspetti economici, non ha bisogno di essere dimostrata.

Questa riforma, del resto, non poteva fermarsi ai confini di alcune

Regioni, che sono, poi, tra quelle nel cui territorio si trovano le

acque, dal cui uso nasce molta parte dell'energia elettrica al servizio

di tutto il Paese.

Le esposte considerazioni, che riaffermano i principi enunciati

nella recente sentenza n. 4 del 24 gennaio 1964, bastano a dimostrare

come la legge istitutiva dell'E.N.E.L. si muova nell'ambito dei poteri

che i due Statuti regionali riservano allo Stato.

5. - Un altro punto è opportuno che sia esaminato congiuntamente

rispetto alle due Regioni: riguarda la potestà legislativa e le

funzioni amministrative.

Il Trentino-Alto Adige, in materia di utilizzazione delle acque

pubbliche, ha potestà legislativa nei limiti dianzi esaminati e nel

limite, altresì, del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello

Stato (art. 5, n. 5, dello Statuto). La Valle d'Aosta ha, in materia di

disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico,

potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della

Repubblica (art. 3, lett. d, dello Statuto).

Salvo la diversa estensione di questa potestà spettante alle due

Regioni, l'elemento comune, che ai fini della presente controversia è

da mettere in rilievo, viene dato dal fatto che "i principi stabiliti

dalle leggi dello Stato" da rispettare o le "leggi della Repubblica" da

integrare ed attuare non si riferiscono soltanto alle leggi che erano

vigenti al momento dell'emanazione degli Statuti. Il che significa

che, quando una nuova legge statale sia stata emanata nell'ambito dei

limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non è la

legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma

sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella.

Enunciato questo principio in linea generale, non si può in questa

sede delineare concretamente il margine che è ancora rimasto alla

potestà legislativa delle due Regioni in materia di utilizzazione

delle acque pubbliche ad uso idroelettrico: l'utilizzazione per altri

usi non forma oggetto di contestazione nella presente controversia. Né

si può stabilire quali delle disposizioni legislative già emanate

dalle due Regioni nella materia in contestazione siano compatibili con

la nuova disciplina statale o quali altre norme regionali potrebbero

essere emanate in avvenire nella stessa materia.

Trattasi, da un lato, di questioni di interpretazione delle leggi

vigenti e, dall'altro, di questioni relative a leggi future: per l'una

e l'altra ragione ogni indagine su questo punto non può essere

ritenuta ammissibile.

E le stesse considerazioni esposte rispetto alla potestà

legislativa valgono, per entrambe le Regioni, anche nei riguardi delle

funzioni amministrative, spettanti alla Valle in virtù dell'art. 4 ed

al Trentino-Alto Adige in virtù dell'art. 13, primo comma, dei

rispettivi Statuti.

6. - Passando all'esame dei motivi dei ricorsi, si comincia da

quelli della Valle d'Aosta, che hanno preceduto, in ordine di tempo, i

ricorsi dell'altra Regione.

Quanto alla potestà legislativa ed alle corrispondenti funzioni

amministrative spettanti alla Valle in materia di disciplina della

utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, si richiama

ciò che si è detto testé nei confronti delle due Regioni.

La questione centrale dei ricorsi della Valle è quella relativa

agli effetti che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ha determinato nei

riguardi della concessione novantanovennale delle acque pubbliche di

cui all'art. 7 dello Statuto. Ed il punto essenziale da esaminare si

riferisce all'ultimo comma di questo articolo, il quale dispone che la

concessione è subordinata alla condizione che, in ogni caso, lo Stato

non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

La difesa della Regione non a torto fa notare che il piano

nazionale cui fa riferimento l'art. 7 è diverso dal piano generale

indicato nell'articolo successivo: mentre il piano di cui parla l'art.

8 postula l'esistenza della concessione novantanovennale, quello

previsto dall'art. 7 costituisce il presupposto di una situazione nuova

e diversa. Ma da questa differenza fra i due piani non si può trarre

alcun argomento a favore della Regione.

Che la nazionalizzazione delle imprese elettriche comporti un piano

di interesse nazionale non può essere posto in dubbio, giacché essa

è stata concepita come strumento di un sistema unitario di produzione

e di distribuzione dell'energia elettrica, volto al raggiungimento di

scopi che il legislatore si è posto come essenziali ai fini generali,

applicando la norma dell'art. 43 della Costituzione.

Quale che sia l'interpretazione da darsi alla espressione

"condizione" che si legge nell'ultimo comma dell'art. 7, è certo che

la previsione di quella norma, che non poteva non riferirsi a future

determinazioni dello Stato, si è realizzata con la legge di

nazionalizzazione.

Vero è che questa legge non ha costituito una riserva rispetto

alla concessione delle acque, bensì rispetto alle attività

elettriche; ma è anche certo che, essendo le derivazioni a scopo

idroelettrico uno degli essenziali strumenti per la produzione

dell'energia elettrica, la concessione dell'uso dell'acqua per tale

scopo non può nascere e non può vivere se non nell'ambito della

riserva stabilita con la legge di nazionalizzazione.

In conclusione, la nazionalizzazione produce legittimamente i suoi

effetti anche nei confronti della Valle, perché la relativa legge è

stata adottata nell'ambito riservato alla futura azione dello Stato in

virtù di due disposizioni dello Statuto: una più generale, contenuta

nella prima parte dell'art. 2, e l'altra, quella dell'art. 7, che si

riferisce specificamente alla materia.

Ne consegue che non può contestarsi la legittimità dei decreti

impugnati e delle norme legislative che ne sono il presupposto.

L'attribuzione, con durata illimitata, all'E.N.E.L. delle concessioni

di acqua ad uso di produzione elettrica è l'effetto necessario della

riserva che è stata costituita a favore dell'ente di Stato. Finché le

acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione

elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione non può esercitare

alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva.

Per queste considerazioni si appalesano infondate le doglianze

della Valle nei riguardi dell'art. 1 e dell'art. 4, n. 9, della legge

di nazionalizzazione e delle correlative norme di attuazione. E sono

pure infondate le censure mosse alle disposizioni contenute nel n. 5

dello stesso art. 4, in quanto anche nei rapporti con gli enti ivi

indicati la Valle non può avvalersi della concessione novantanovennale

se non nei limiti compatibili con la legge di nazionalizzazione.

È chiaro che la concessione non è venuta meno per quanto si

riferisce all'uso delle acque a scopo diverso da quello di produzione

di energia elettrica.

Nella presente controversia non possono formare oggetto di esame o

di decisione le concrete applicazioni di queste enunciazioni di

carattere generale, non essendo attuale l'interesse della Regione a

proporre le relative questioni. Può semplicemente dirsi che la pretesa

della Regione di scegliere in regime di concorrenza i concessionari

delle acque ad uso idroelettrico è incompatibile con la riserva a

favore dell'E.N.E.L. È altresì incompatibile con tale riserva la

pretesa di subentrare nella concessione delle acque al momento della

cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma

dell'art. 7 dello Statuto, quando le acque servano o debbano servire ad

uso idroelettrico.

Non è, invece, incompatibile con la legge di nazionalizzazione

l'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 8, secondo comma, dello

Statuto al Presidente della Giunta regionale: la facoltà di provocare

dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza dalle concessioni

potrà sempre essere esercitata tutte le volte in cui l'utilizzazione

delle acque non serva o non debba servire alla produzione di energia

elettrica.

Nessuna contestazione, infine, è stata mossa circa i diritti della

Regione riguardanti i nove decimi dei canoni per le concessioni di

derivazioni a scopo idroelettrico, di cui all'ultimo comma dell'art. 12

dello Statuto, e i diritti relativi ai sovracanoni stabiliti a norma

delle leggi vigenti.

7. - Analoghe considerazioni, anche rispetto all'ambito delle

questioni che nella presente causa possono essere esaminate e decise,

valgono per i ricorsi del Trentino- Alto Adige:

a) Per quanto si riferisce alla potestà legislativa spettante alla

Regione a norma dell'art. 5, n. 5, dello Statuto (utilizzazione delle

acque pubbliche) e delle corrispondenti funzioni amministrative (art.

13, primo comma) basterà richiamare ciò che si è detto già nel

tratto in cui questa sentenza ha esaminato la questione nei confronti

di entrambe le Regioni.

b) Per quel che attiene alle concessioni, la legge sull'E.N.E.L.

nulla ha innovato circa le concessioni di grande e di piccola

derivazione per utilizzazioni diverse da quelle idroelettriche: non ha

ragion d'essere quindi alcuna contestazione in proposito.

Istituita in perpetuo la riserva a favore dell'E.N.E.L., la Regione

non può più pretendere di essere preferita nelle concessioni di

grandi derivazioni ai sensi del quinto comma dell'art. 10 dello

statuto, quando tali derivazioni debbano servire a scopo idroelettrico.

Anche per quanto si riferisce alle concessioni di piccola

derivazione a scopo idroelettrico, deve funzionare la riserva a favore

dell'E.N.E.L. La sentenza di questa Corte del 24 marzo 1961, n. 20,

basata sulle norme precedenti alla legge sull'E.N.E.L., non può essere

invocata nei riguardi di questa nuova legge, se non nei limiti in cui

le statuizioni della sentenza stessa appaiano compatibili con la

disciplina della nazionalizzazione.

Riguardo all'art. 9 dello Statuto, può dirsi soltanto che, fino a

quando una legge non provvederà a coordinare con la legge

sull'E.N.E.L. le disposizioni del testo unico sulle acque pubbliche,

non si può escludere un intervento della Regione presso il Consiglio

superiore dei lavori pubblici per la tutela dei propri interessi

compatibili con il nuovo assetto della materia.

Le stesse considerazioni valgono per dichiarare che la facoltà

della Regione di provocare, ai sensi del penultimo comma del citato

art. 10, la decadenza delle concessioni di grande derivazione, potrà

essere esercitata in tutti i casi in cui la decadenza possa servire

alla Regione ai fini di una utilizzazione delle acque diversa da quella

idroelettrica.

Non è contestato il diritto della Regione alle forniture di

energia elettrica a prezzo di costo; si discute soltanto se resta

applicabile il terzo comma dello stesso art. 10, a norma del quale il

Presidente della Giunta regionale deve essere sentito quando, in

mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato di

autorità. Salva la necessità del coordinamento tra la norma contenuta

nel richiamato terzo comma dell'art. 10 e le disposizioni riguardanti

il regime tariffario e la competenza degli organi chiamati ad attuarlo,

l'audizione del Presidente regionale, quale che potrà essere la

procedura, non appare incompatibile con la legge di nazionalizzazione.

c) Nessun attentato può addebitarsi alla legge impugnata riguardo

ai poteri che, in materia di espropriazione per pubblica utilità,

l'art. 4, n. 4, dello Statuto accorda alla Regione.

I decreti di trasferimento delle imprese elettriche sono stati

emanati con atti aventi valore di legge. Tali atti sono legittimi, in

quanto anche essi rientrano nella sfera dei poteri che lo Stato si era

riservato con lo stesso art. 4, prima parte.

d) Non risulta che tra le imprese trasferite all'E.N.E.L. ve ne

siano di quelle che utilizzano concessioni minerarie per la produzione

dell'energia elettrica. Il motivo riguardante la violazione dell'art.

4, n. 6, e dell'art. 13, primo comma, dello Statuto, che attribuiscono

alla Regione poteri legislativi ed amministrativi in materia di

miniere, non è, dunque, fondato sopra un interesse attuale della

Regione.

La Corte non deve per ora giudicarne, restando, quindi, riservata

ogni pronuncia, anche per quel che si riferisce alle eventuali pretese

di carattere patrimoniale che in futuro potessero essere fatte valere

in base all'art. 58 dello Statuto.

Ora potrebbe dirsi soltanto che le attribuzioni della Regione in

materia mineraria restano integre, salvo che non si tratti di usi a

scopo di produzione di energia elettrica: in questo caso i poteri e i

diritti della Regione potranno essere esercitati nei limiti compatibili

con la legge di nazionalizzazione.

8. - Nella sentenza, sopra richiamata, del 24 gennaio 1964, la

Corte, dopo avere affermato che lo Stato può legittimamente avvalersi

dei poteri che gli statuti regionali gli hanno riservato, soggiungeva

che la competenza statale non poteva essere così assorbente da

limitare ogni altra competenza regionale fino ad eliminarla affatto.

Nel caso allora deciso la sentenza accertò che il legislatore aveva

operato un legittimo contemperamento tra le esigenze nazionali e quelle

regionali.

Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la

Corte auspica che si provveda a tale contemperamento, tenendo presenti

i poteri e i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati

compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere

sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno

funzionamento della riforma. Se è vero che le leggi nazionali possono

provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte già

attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano dentro i

limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato,

è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli enti

regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti,

compatibile con la nuova disciplina unitaria;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui ricorsi indicati in epigrafe:

a) respinge l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per

decorrenza di termini, proposta dall'Avvocatura dello Stato, salvo per

quanto si riferisce all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

b) dichiara non fondate, ai sensi e nei limiti esposti in

motivazione, le questioni sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e

Trentino-Alto Adige sulla legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica, aventi valore di legge ordinaria, segnati

in epigrafe, con i quali alcune imprese sono trasferite all'Ente

nazionale per l'energia elettrica, e delle norme contenute nell'art. 1

e nell'art. 4, nn. 5 e 9, della citata legge 6 dicembre 1962 e negli

artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963,

n. 36, e nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre

1962, n. 1670, in riferimento all'art. 2, prima parte, all'art. 3,

lettera d, all'art. 4, all'art. 7 e all'art. 8 dello Statuto speciale

per la Valle d'Aosta, nonché all'art. 4, prima parte e nn. 4 e 6,

all'art. 5, n. 5, all'art. 9, all'art. 10, terzo, quinto e sesto comma,

all'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto

Adige;

c) dichiara inammissibili, per mancanza di interesse attuale, le

altre questioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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