Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1997

Altra decisione · depositata il 27/01/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e

Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori del

referendum abrogativo della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante

"Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e

trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie

elettriche", nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione, sorto a seguito dell'ordinanza del

predetto Ufficio dell'11 dicembre 1996 nella parte in cui ha

dichiarato la non conformità alle disposizioni di legge della

richiesta di referendum, depositata il 5 gennaio 1996, relativa

all'abrogazione parziale dell'art. 1, primo comma, della legge 6

dicembre 1962, n. 1643 recante "Istituzione dell'Ente nazionale per

l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti

le industrie elettriche", iscritto al n. 69 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 gennaio 1997, il comitato

promotore del referendum concernente la riserva all'ENEL delle

attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto,

trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, ha

proposto conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di

cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre

1996, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e declaratoria

d'ammissibilità;

che l'Ufficio centrale, in detto provvedimento, aveva ritenuto

non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che

l'ENEL era stato trasformato in società per azioni ex art. 15 del

d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.

359, con la conseguenza che la riserva dell'attività elettrica in

capo all'ENEL - già attribuita a titolo originario al medesimo da

quella parte dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

oggetto della richiesta - era stata trasformata in riserva in capo

allo Stato, con contestuale attribuzione dei diritti prima riservati

all'ENEL alla nuova S.p.A. a titolo di concessione;

che i ricorrenti lamentano la menomazione della propria sfera di

attribuzioni in quanto non sarebbe stato seguito il procedimento

previsto dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970, tendente a

valutare se la nuova normativa si ispiri a princìpi diversi rispetto

a quella abrogata, ovvero modifichi il contenuto essenziale del

precetto oggetto del quesito;

che, secondo il comitato, l'Ufficio centrale avrebbe errato nel

non considerare che l'abrogazione della norma da sottoporre a

referendum, verificatasi solo a seguito del d.m. 29 dicembre 1995

(attributivo della concessione all'ENEL), era intervenuta in un

momento successivo a quello di presentazione della richiesta

referendaria, fissato dal comitato stesso nel 29 settembre 1995, data

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'annuncio della

verbalizzazione presso la Corte di cassazione dell'intenzione di

promuovere il referendum;

Considerato che la Corte è chiamata a stabilire in camera di

consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti

soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati

dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione

"materia di conflitto";

che in modo evidente sussiste la legittimazione a ricorrere del

comitato promotore, rappresentante degli elettori sottoscrittori

della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie

attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario (cfr., da

ultimo, ordinanza n. 9 del 1997);

che parimenti è passivamente legittimato l'Ufficio centrale

presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via

esclusiva e definitiva, del potere di verificare la legittimità

delle richieste referendarie ovvero d'intervenire sulle stesse a

norma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 332, nonché di

disporre la cessazione delle operazioni;

che, sotto il profilo oggettivo, il sollevato conflitto attiene

alle norme che disciplinano l'istituto del referendum abrogativo, in

quanto, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene

prospettata una lesione della sfera di competenza del comitato

promotore, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti

procedimentali dell'atto impugnato;

che, quindi, nella presente sede meramente delibatoria il ricorso

deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata restando ogni

pronuncia definitiva anche circa l'ammissibilità del medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in

epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come

indicato in ricorso, della presente ordinanza;

che a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte suprema di cassazione entro cinque giorni dalla

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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