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Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche
Legge 6 dicembre 1962, n. 1643
- Aggiornato al
- 22 maggio 1998
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il…
- Art. 2Il Governo e' delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della…
- Art. 3Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro…
- Art. 4Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma, dell'articolo…
- Art. 5Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo…
- Art. 6L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sara' corrisposto dall'Ente agli aventi…
- Art. 7Entro i limiti e con le modalita' stabilite dal Comitato interministeriale per il credito…
- Art. 8L'Ente nazionale non e' soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta…
- Art. 9La differenza fra l'ammontare dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in…
- Art. 10Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le…
- Art. 11Alle societa' assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o…
- Art. 12Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle…
- Art. 13Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale e' regolato dalle…
- Art. 14Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6…
- Art. 15La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta…
