Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1987

Altra decisione · depositata il 03/02/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,

della l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di referendum

popolare per l'abrogazione parziale dell'art. unico, primo comma,

della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante "Modifica all'art. 1, comma

settimo, della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica" limitatamente alle

parole "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti

elettronucleari"; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10

gennaio 1983 n. 8:

"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle

regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili

diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi da primo a

dodicesimo, che recano il seguente testo:

I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente

legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2

agosto 1975, n. 393, l'Enel è tenuto a corrispondere

complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati

i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli

altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con

combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli

impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e

carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione

dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà

alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli

impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata

in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a

carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;

d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli

impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della

presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti

autorizzati alla trasformazione a carbone.".

II. "L'Enel è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel

cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione

dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di

energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e

alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in

esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".

III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera

d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o

assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con

comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti,

ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o

da altre disposizioni di legge.".

IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio

combustibile non convertibili e non previsti per il funzionamento a

carbone di potenza nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in

esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel è tenuto

altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una

tantum pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.".

V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d),

sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma

dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".

VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma,

della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è

ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche

del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati,

l'Enea è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al

limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa

delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese

da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti

necessari alla realizzazione dell'impianto.".

VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo,

nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra

le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa

non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per

l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità

relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita

convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".

VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e

la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento

della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi

previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono

disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".

IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o

comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione

del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o,

in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria

il commercio e l'artigianato.".

X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà

destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti

finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie

rinnovabili, alla tutela ecologico- ambientale dei territori

interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro

riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti

dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno

utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la

istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria

che si rendano necessari in relazione alla installazione e al

funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".

XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di

cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da

apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati

secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del

Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la

commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio

1970, n. 281.".

XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel

non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che

prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti

aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli

previsti dalle leggi vigenti.";

e per l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico

della legge n. 8/1983 "Norme per l'erogazione di contributi a favore

dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con

combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca il seguente

testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma,

della l. 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la

procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la

determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata

dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente

emerse nella procedura precedentemente esperita.", iscritti ai nn.

31, 32 e 33 del reg. referendum;

Viste le ordd. del 13 dicembre 1986 con le quali l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittime le predette richieste;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la

propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della

Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per

la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo unico,

commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per

l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore

dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con

combustibili diversi dagli idrocarburi.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986.

In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la

detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati

dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, verificava la regolarità delle richieste e la

persistente vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la

verifica aveva esito positivo.

Con ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio centrale, a norma

dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del

suddetto quesito con altri due, frattanto proposti e concernenti

anch'essi richieste abrogative sul tema delle centrali

elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).

Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di

questi nonché il Partito Radicale negavano i presupposti della

concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di

tenere distinti i quesiti.

Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio

dichiarava legittima la richiesta di referendum.

2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio

1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius:

penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del

1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria,

la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.

L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.

Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme

con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e,

riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di

cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la

richiesta di referendum.

3. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio

1986, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. un., primo

comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1,

comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di

promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri

o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire

centrali elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione

e l'esercizio di impianti elettronucleari".

L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra

indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000

firme con i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e,

riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di

cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la

richiesta di referendum.

Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l.

25 maggio 1970 n. 352.

4. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle

suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14

gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava

relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.

Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.

In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di

referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo

comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui

svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste

e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti

referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la

sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del

Trattato Euratom. Il Governo non si avvaleva per contro della

facoltà suddetta. Considerato in diritto

1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo

distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema

delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti.

Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale

costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la

legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui

ammissibilità la Corte è ora chiamata a pronunciarsi - investono,

rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme

seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10

gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a

favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali

elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2)

il terz'ultimo (rectius penultimo, ossia tredicesimo) comma dello

stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale

stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura

per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la

determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata

dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera b), della legge

18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settimo,

della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione

all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con

società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di

realizzare o gestire impianti elettronucleari.

3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.

Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste

espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili

dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in

proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato

il Governo, il quale non si è avvalso della facoltà di presentare

memorie.

In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto

diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981,

osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite

delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto

costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità

europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1957 n.

1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di referendum sono

invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato,

concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai

rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale

(Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione

della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di

determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari:

competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio

della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli

Stati membri.

4. - Del pari palese è l'estraneità al Trattato del terzo

quesito referendario, il quale è diretto a ripristinare la posizione

originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 18

dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la

costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di

assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o

l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono

richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato,

le quali prevedono e disciplinano le "imprese comuni". Invero, a

parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della

Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa)

su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del

relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel

sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà,

che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce

espressione dell'autonomia negoziale dell'Ente, senza alcun

collegamento con la disciplina comunitaria.

Risulta evidente quindi come la norma per cui è richiesto il

referendum non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicch'

anche per essa non può ritenersi operante il limite anzidetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:

per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo,

l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a

favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);

per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n.

8 del 1983;

per l'abrogazione dell' art. unico, comma primo, lett. b), l. 18

dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6

dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per

l'energia elettrica);

richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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