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Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:

  • 1)i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;
  • 2)i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;
  • 3)i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorita' tutorie;
  • 4)le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);
  • 5)i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonche' le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;
  • 6)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
  • 7)eventuali contributi da parte dello Stato;
  • 8)eventuali contribuzioni degli enti economici ed Istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona. L'ente ha, inoltre, facolta' di riscuotere ed imporre:
  • 9)una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
  • 10)una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;
  • 11)i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione. I proventi di cui ai punti 9) 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 5 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art4 · fonte del testo

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