Art. 4 — Finanze e patrimonio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1980 al 16 dicembre 2010. 224 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:
tolto: 1) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario. Il contributo a carico dello Stato e' stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sara' stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;
tolto: 2) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonche' i proventi delle gestioni dirette;
tolto: 3) il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;
tolto: 4) le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;
tolto: 5) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;
tolto: 6) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
tolto: 7) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art4 · fonte del testo
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