Art. 9 — Compiti del consiglio di amministrazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 292 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Il consiglio di amministrazione:
tolto: 1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;
tolto: 2) elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2) dell'articolo 3, il piano regolatore del porto;
tolto: 3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;
tolto: 4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al comitato direttivo;
tolto: 5) delibera sulle tasse di cui all'articolo 4;
tolto: 6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 23;
tolto: 7) delibera inoltre:
tolto: a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;
tolto: b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;
tolto: c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;
tolto: d) sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
tolto: e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 9);
tolto: f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;
tolto: g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'ente in condizione di assolvere i propri compiti;
tolto: 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 8).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art9 · fonte del testo
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