Codice della navigazione

Art. 1279 c.nav. — Contributi per il lavoro portuale

Articolo abrogato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1996, n. 647.

Abrogato dal 1 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1994 al 1 gennaio 1996. 138 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a dieci centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

tolto: Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a cinque centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1279 · fonte del testo

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