Art. 2 — Iscrizione nell'Albo
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1986 al 1 gennaio 1997. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorieaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art2 · fonte del testo
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