Art. 23 — Iscrizione a titolo di conferma
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. 142 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovra' essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede. La domanda dovra' indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovra' essere corredata di tutti i - documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15. L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art23 · fonte del testo
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