Art. 27 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art27 · fonte del testo
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