L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' cosi' sostituito: "Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".

Testo vigente dal 22 novembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art1 · fonte del testo

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