Art. 3 — Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1968 al 1 gennaio 1997. 154 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso e' richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le societa' commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma. In luogo del certificato della cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le societa' commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la societa' non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato e' presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto. L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facolta' di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art3 · fonte del testo
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