Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16

maggio 1997 ed il 19 dicembre 1996 dal Magistrato di sorveglianza di

Modena, iscritte ai nn. 465 e 466 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze di identico contenuto, il Magistrato di

sorveglianza di Modena, chiamato a pronunciarsi su due distinte

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due

procedimenti di sorveglianza, entrambi relativi alla conversione di

una pena pecuniaria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in

cui non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti

che si svolgono avanti al magistrato di sorveglianza.

L'art. 15 stabilisce, al comma 1, che "le disposizioni degli

articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella

fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione nonché nei

procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di

prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza,

sempreché l'interessato possa essere assistito da un difensore o da

un consulente", prevedendo, al comma 2, che "competente a ricevere

l'istanza (...), ad adottare i provvedimenti relativi alla ammissione

al patrocinio a spese dello Stato e a liquidare i compensi è, a

seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità

giudiziaria procedente".

Il giudice a quo premesso che la magistratura di sorveglianza è

ordinata in due gradi di giurisdizione, il magistrato di sorveglianza

e il tribunale di sorveglianza, rileva che la esplicita previsione

della ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei soli

procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza relativi

alla applicazione delle misure di sicurezza comporterebbe la

inapplicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nei

procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Né, ad

avviso del remittente, tale conseguenza potrebbe essere evitata sulla

base del rilievo che la disposizione impugnata consente l'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato anche nella fase della esecuzione,

dal momento che, all'evidenza, tale previsione andrebbe ricondotta ai

soli procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione previsti

dal capo I del titolo III del libro X del codice di procedura penale

e non a tutti i procedimenti previsti da detto libro (tra i quali

rientra quello relativo alla conversione di pena pecuniaria), perché

altrimenti non avrebbe senso la espressa limitazione della

applicabilità delle norme sul patrocinio a spese dello Stato ai

procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza concernenti

le misure di sicurezza.

Così interpretata la disposizione impugnata e rilevato che molti

dei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza sono

stati ormai giurisdizionalizzati, sicché in essi è necessaria la

presenza del pubblico ministero e del difensore del condannato, il

giudice a quo ritiene che la disposizione stessa contrasti con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, risultandone violati sia il diritto

di difesa, sia il principio di eguaglianza per la disparità di

trattamento tra chi è sottoposto al procedimento di conversione

della pena pecuniaria e chi è sottoposto ad un procedimento relativo

alla applicazione delle misure di sicurezza.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva, in entrambe le

ordinanze, che la stessa sussisterebbe, trattandosi di assicurare la

difesa del condannato nel procedimento di conversione della pena

pecuniaria. Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Modena, chiamato a

pronunciarsi su due distinte istanze di ammissione al patrocinio a

spese dello Stato in altrettanti procedimenti di conversione di pena

pecuniaria, solleva, con due ordinanze di identico contenuto,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), nella parte in cui non prevederebbe il

patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del

magistrato di sorveglianza. In tale assunta omissione legislativa, il

giudice remittente ravvisa una violazione sia dell'art. 24, sia

dell'art. 3 della Costituzione; quanto al primo, risulterebbe leso il

diritto di difesa del condannato nel procedimento di sorveglianza, da

ritenere ormai pienamente giurisdizionalizzato; quanto al secondo, la

disposizione censurata comporterebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra chi è sottoposto a procedimento di sorveglianza per

l'applicazione di misure di sicurezza, per il quale è prevista

l'applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello

Stato, e chi è sottoposto ad altri procedimenti di competenza del

magistrato di sorveglianza.

Poiché le due ordinanze pongono la medesima questione, i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione è infondata.

Il giudice remittente muove dalla premessa che nel procedimento di

conversione delle pene pecuniarie sarebbe di ostacolo alla

applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato la

formulazione dell'art. 15 della legge n. 217 del 1990, che

consentirebbe di accordare tale beneficio, fra i procedimenti di

competenza del magistrato di sorveglianza, esclusivamente in quelli

relativi all'applicazione di misure di sicurezza, i soli

esplicitamente menzionati. La locuzione "fase dell'esecuzione", che

compare nel citato art. 15, andrebbe pertanto letta restrittivamente,

nel senso tecnico di "giudice dell'esecuzione", competente per i

procedimenti previsti nel capo I (giudice dell'esecuzione) del titolo

III (Attribuzione degli organi giurisdizionali) del libro X

(Esecuzione) del codice di procedura penale.

Questa premessa è contrastata da insuperabili argomenti di

carattere testuale, logico e sistematico.

In primo luogo, sotto il profilo testuale, non è privo di

significato il fatto che l'art. 15 non parli di giudice

dell'esecuzione ma di fase dell'esecuzione, espressione, tecnica

anch'essa, nella quale l'esecuzione viene in rilievo, appunto, come

fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto

alle altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo

piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della

giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività

di esecuzione.

3. - L'interpretazione logica non contraddice quella testuale: la

conversione della pena pecuniaria riguarda, infatti, logicamente, la

esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia accertata la

impossibilità di esazione. Non a caso, l'art. 660, che regola

l'istituto sotto la pertinente rubrica "Esecuzione delle pene

pecuniarie", trova la sua collocazione nel libro X del codice di

procedura penale dedicato all'"Esecuzione". E in questo medesimo

libro è regolata la magistratura di sorveglianza secondo una

tradizione sistematica già accolta dal codice Rocco.

Si deve aggiungere che, ove pure gli anzidetti argomenti

lasciassero adito a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilità del

patrocino a spese dello Stato nel procedimento di cui si tratta

andrebbe riconosciuta in forza del principio di superiorità della

Costituzione, che vieta ai giudici, in presenza di più

interpretazioni possibili, di adottare quella che farebbe risultare

la disposizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone

loro di scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente

conforme. Sotto questo profilo non può essere trascurato il fatto

che la legge n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia

posta dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, secondo il

quale sono assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i

mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che

tale garanzia, come questa Corte ha già riconosciuto, assume una

ancor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato

(sentenza n. 144 del 1992). I principi desumibili dalla Costituzione

vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa

vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni

considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio

a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in

cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale

l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.

Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 della legge

n. 217 del 1990 è che esso non impone espressamente di escludere

l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento

di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di

sorveglianza: l'art. 24 della Costituzione induce allora a ritenerlo

senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale

procedimento è richiesta, dall'art. 678 del codice di procedura

penale attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il

procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Modena con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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