Art. 10 — Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1990 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 1 gennaio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate…

    Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 10 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 99 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 112 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari