Art. 11 — Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 113 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art11 · fonte del testo
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