Art. 8-bis — (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999. Leggi il testo vigente →

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 265/1998

    Parametro
    9 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art8bis · fonte del testo

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