Art. 46 — Regime fiscale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1998 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

4

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.

Testo in vigore dal 18 luglio 1998 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1999

    Questione infondata
    16 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace). - S. nn. 108 e 162/1983, 431/1997.

    Art. 46 Istituzione del giudice di pace · Art. 3 cost. · Art. 322 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 18 luglio 1998. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. tolto: Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art46 · fonte del testo

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