Art. 4 — Interventi per il ripristino delle strutture

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Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano e provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformita' del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art4 · fonte del testo

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