Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142)).

Testo vigente dal 19 novembre 1966

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1960 al 19 novembre 1966. 26 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica. tolto: Le opere di cui al comma precedente, se non ripristinate a totale carico dello Stato, sono ammesse ai contributi di cui all'art. 1 della presente legge aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art8 · fonte del testo

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