Art. 4 — Interventi per il ripristino delle strutture
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano e provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformita' del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art4 · fonte del testo
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