Art. 1 — Fondo di solidarietà nazionale
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1.970. Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche:
tolto: a) il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
tolto: b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
tolto: c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art1 · fonte del testo
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