Art. 1 — Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei

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E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli istituti di cui al comma 5. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici. Per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

Testo in vigore dal 26 luglio 1999 al 26 gennaio 2000

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