Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Testo vigente dal 26 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art2 · fonte del testo

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