Art. 4 — Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico

((1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita')) Il Consiglio:

  • a)individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
  • b)definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare;
  • d)designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;
  • e)apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
  • f)esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
  • g)vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
  • h)collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
  • i)concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
  • l)puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996. 16 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: 1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica … storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica tolto: italiana di qualita'. aggiunto: di qualita' Il Consiglio:

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinaretolto: ;

tolto: c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualita';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art4 · fonte del testo

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