Art. 6 (Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca)
[1]
[1]culturale
[2]
[2]1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni e buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota. 2. Le Parti Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attivita' espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all'arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati. 3. In conformita' con le rispettive legislazioni vigenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive. 4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonche' la realizzazione di simposi e seminari. Le Parti Contraenti incoraggiano altresi' le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro. 5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni piu' vulnerabili della propria identita' culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021. 197 parole tolte, 220 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: del patrimonioculturale
1. Le Partitolto: , attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambioaggiunto: Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni etolto: consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attivita' di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturaleaggiunto: buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota. 2. Le Partitolto: si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto. Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondeaggiunto: Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attivita' espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all'arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati. 3. In conformita' con le rispettive legislazionitolto: nazionaliaggiunto: vigenti e nel rispetto deglitolto: obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportatiaggiunto: impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive. 4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonche' la realizzazione di simposi e seminari. Le Partitolto: si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueoaggiunto: Contraenti incoraggiano altresi' le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro. 5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni piu' vulnerabili della propria identita' culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art6 · fonte del testo
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