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I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario. I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge. I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1973

    Questione infondata
    19 dicembre 1973

    In tema di nomina governativa dei consiglieri di Stato la Costituzione, attraverso disposizioni immediatamente obbligatorie o esprimenti esigenze essenziali, pone presupposti, condizioni, limiti, cautele o garanzie di sostanza e di forma all'esercizio del potere di nomina: conseguentemente l'interpretazione delle norme ordinarie alla luce di quelle costituzionali comporta la loro legittimità. Esse, infatti, danno vita ad una disciplina legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere discrezionale garantisce, in materia, il rispetto della esigenza dell'idoneità del giudice, nonché di quella dell'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo.

    Art. 1 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 2 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 50 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 12 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art50 · fonte del testo

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