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Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando e' investito di giurisdizione di merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice. In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 10 agosto 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26531/2025

    1 ottobre 2025

    In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

    Art. 26 · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 278 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 45 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 417/2002

    Questione infondata
    31 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente. - Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002. - Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.

    Art. 26 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 9 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 25 cost. · Art. 9 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art26 · fonte del testo

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