Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Ugo De Siervo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,

capoversi 1 e 2, e comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 4 dicembre 2001 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Lo

Nigro Antonio contro INPDAP, iscritta al n. 66 del registro ordinanze

2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª

serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, con ordinanza in data 14 novembre 2001 e

depositata il 4 dicembre 2001, nel corso di un giudizio cautelare in

materia di pensioni, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 1, capoversi 1 e 2 - recte:

dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) -, e

comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia

di giustizia amministrativa), nella parte in cui stabiliscono,

nell'ambito del processo pensionistico innanzi la Corte dei conti, la

possibilità, per il giudice della camera di consiglio fissata per

l'esame dell'istanza cautelare, di decidere il merito della

controversia, con sentenza succintamente motivata, nel caso in cui

ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità,

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

che il giudice a quo denuncia la violazione dell'art. 25

della Costituzione, evidenziando come, dal momento che la Corte dei

conti giudica in primo grado in composizione monocratica, con un

magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per

territorio, in funzione di giudice unico, mentre in sede cautelare è

chiamata a pronunciarsi in composizione collegiale, attraverso

l'utilizzo dello strumento processuale previsto dalle norme

impugnate, la competenza sul merito viene ad essere trasferita al

collegio, cioè ad un giudice diverso da quello precostituito per la

materia;

che, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione,

ciò accadrebbe in dipendenza non di parametri oggettivamente certi e

verificabili a priori, ma in ragione di una libera scelta del

ricorrente - ossia la decisione concernente la proposizione

dell'istanza cautelare - affiancata dalla componente soggettiva che

trova il suo parametro di valutazione nel libero convincimento del

giudice;

che tale parametro di valutazione non sarebbe censurabile

neppure a posteriori, se non con riferimento all'eventuale vizio di

insufficiente o contraddittoria motivazione, restando comunque

insindacabili gli aspetti interni all'ambito della discrezionalità

di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti

che attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili

vizi dell'iter formativo di tale convincimento;

che il rimettente evidenzia come, perché sia rispettato il

principio del giudice naturale precostituito per legge, previsto

dall'art. 25 della Costituzione, l'organo giudicante debba essere

istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge,

e come l'osservanza di tale principio, non possa dipendere di volta

in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilità o meno di norme

giuridiche, ma solo da criteri obiettivi, né dalla volontà delle

parti, non potendosi ammettere che il mutamento della competenza ed

il connesso mutamento del rito sia opera di una scelta finalizzata

del ricorrente;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata

manifestamente infondata, illustrandone le relative ragioni.

Considerato che il principio del giudice naturale precostituito

per legge - la cui violazione è denunziata nell'ordinanza di

rimessione -, anche volendosi prescindere dalla stessa riferibilità

della fattispecie prospettata al tema della precostituzione del

giudice, appare del tutto rispettato laddove il giudice sia designato

in modo non arbitrario né a posteriori oppure direttamente dal

legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso

atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel

rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma,

della Costituzione (ordinanza n. 63 del 2002);

che le disposizioni censurate rientrano, appunto, tra quelle

che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole

prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per

l'identificazione del giudice competente;

che analoghe questioni, riferite all'art. 5, comma 1, ultimo

periodo, della legge n. 205 del 2000, sono state pertanto dichiarate

da questa Corte manifestamente infondate con l'ordinanza n. 124 del

2002 e n. 343 del 2001 in quanto la determinazione della composizione

dell'organo giudicante avviene sulla base di una regola generale

fissata dalla legge con criteri obiettivi e predeterminati;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a mutare il proprio convincimento;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali) e dell'art. 9, comma 3, della legge

21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia

amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 25 della

Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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