Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 12/1985

    Altra decisione
    23 gennaio 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 27 aprile 1982, n. 186, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, secondo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché dell'art. 19, stessa legge, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost., in quanto la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale ove ciò si rendesse necessario al fine di comporre il collegio. L'art. 25, secondo comma, della sopravvenuta legge 27 aprile 1982, n. 186, ha previsto, infatti, la possibilità d'integrazione del collegio di un T.A.R. con magistrati di altri T.A.R., inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un T.A.R. non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante.

    Art. 43 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 26 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 19 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avra' luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verra' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali. Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovra' essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art43 · fonte del testo

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