Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1984

Altra decisione · depositata il 07/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

primo e terzo comma, 13, primo, secondo comma, in relazione all'art. 10

del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, e terzo comma, 15, 16, 17 e 49, primo

comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Molise sul ricorso proposto da Garofalo Antonio contro

il Comune di Campobasso, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29

agosto 1979;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Gattobigio Romano contro

la Regione Umbria ed altri, iscritta al n. 580 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del

24 ottobre 1979.

Visto l'atto di costituzione di Garofalo Antonio, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con ordinanze 3 aprile 1979 e 24 aprile 1979 il TAR

dell'Umbria ed il TAR del Molise hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e terzo comma; 13,

primo e secondo comma; 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034 (" Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali"), in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107 e 108 Cost.;

Ritenuto che si deduce il contrasto tra le norme impugnate - le

quali regolano taluni aspetti dello status e della carriera dei

magistrati dei tribunali amministrativi regionali - ed i principi

costituzionali in tema d'indipendenza, imparzialità e irremovibilità

dei giudici.

Considerato che, successivamente, è entrata in vigore la legge 27

aprile 1982, n. 186 (" Ordinamento della giurisdizione amministrativa e

del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei

tribunali amministrativi regionali"), la quale ha completamente

innovato la normativa impugnata.

Ritenuto che è necessario, pertanto, il riesame della rilevanza

delle questioni da parte del giudice a quo, alla luce di tale jus

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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